L’ampliamento di un fabbricato preesistente, in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio di cui va a completare la struttura e diventando parte dell’edificio stesso per soddisfare al meglio i bisogni, si qualifica come ristrutturazione edilizia. Il principio è ribadito nella sentenza n. 4139/2018 dalla Cassazione penale. Tra gli elementi che comportano “ristrutturazione edilizia” ci sono, nel Testo Unico dell’Edilizia, anche le modifiche e gli apliamenti volumetrici.
Ampliamento edifici e TU edilizia
Il codice civile, all’art. 817, definisce pertinenze le strutture che, in modo durevole, sono a servizio o ornamento di un’altro edificio, senza esserne parte integrante e senza rappresentarne elemento indispensabile. Comunque, la pertinenza accresce l’utilità o il pregio dell’edificio principale.
Il concetto è “ribadito” dalla Cassazione perchè il d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’ediizia), all’articolo 10, comma primo, lettera c), indicava già che sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:
– interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
– interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
– per gli immobili compresi nelle zone omogenee A, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano mutamenti della destinazione d’uso
– gli interventi che comportano modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Tali interventi soggetti a permesso di costruire sono descritti anche dall’articolo 3, comma primo, lettera d), sempre del 380/2001. Si tratta degli interventi che trasformano gli organismi edilizi con opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (ribadito ancora). Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, tranne le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e gli intereventi volti al ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Secondo il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per gli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo se viene mantenuta la stessa sagoma dell’edificio preesistente.
Pertinenze edilizie
Richiedono permesso di costruire gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale e quelli che le norme tecniche degli strumenti urbanistici (in rapporto alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree) qualificano come interventi di nuova costruzione (art. 3, 1° comma, lett. e.6, sempre nel 380/2001). Negli altri casi gli interventi pertinenziali sono subordinati a SCIA.
Foto: blog.mioaffitto.it
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