Vale per le società: cioè, il Sisma Bonus può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili di società, non utilizzati direttamente destinati all’affitto. È il chiarimento della risoluzione n. 22/E del 12 marzo dell’Agenzia delle Entrate. Non ci sono infatti vincoli di natura soggettiva o oggettiva per la fruizione del beneficio per gli immobili in affitto.
Sismabonus per le unità in affitto
Le unità adibite ad attività produttive che vanno in affitto e possono godere della detrazione Sisma Bonus sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Il dubbio nasceva da un documento pubblicato prima della Legge di Bilancio 2017 (la circolare 29/E/2013), che limitava lo sconto fiscale alle abitazioni principali e alle attività produttive. Anche se gli immobili in affitto non sono qualificabili come abitazioni principali, per l’Agenzia il Sismabonus va applicato in senso ampio.
La circolare 29/2013 ha stabilito che le unità che godono della detrazione devono essere localizzate in zone sismiche ad alta pericolosità e adibite ad abitazione principale, ad attività produttive o, secondo la versione aggiornata, anche a fini residenziali. A questo proposito, nella Risoluzione 22/E l’Agenzia ricorda che l’agevolazione, con le ultime modifiche, ha esteso i benefici anche agli immobili in zona sismica 3, ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della detrazione e incluso anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.
Sismabonus: caratteristiche
La detrazione d’imposta riguarda gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Clicca qui per avere tutte le informazioni sul Sisma Bonus.
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