Patente a crediti in edilizia: quando serve il DURF?

Con una Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, viene chiarito quando occorre il requisito della certificazione di regolarità fiscale (DURF) per il rilascio della patente cantieri

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Dal 1° ottobre 2024, il Decreto Legge n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, ha introdotto una nuova normativa per il lavoro nei cantieri edili.

Il rilascio della patente a crediti, necessaria per poter operare nei cantieri, richiede tra i diversi requisiti, la certificazione di regolarità fiscale, nota come DURF.

Tale obbligo, però, si applica solo in determinate circostanze previste dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, come esposto nella Circolare INL n. 4 del 2024 e ulteriormente chiarito nella Circolare n. 6/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

La Circolare n. 6/2024 esamina il requisito del DURF che a differenza del DURCnon è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti”, ma è stato introdotto “come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell’ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive”.

Analizziamo alcuni degli aspetti più rilevanti contenuti nella Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a cura di Angela Eugenia Losito (coordinamento) Giuseppe Buscema e Dario Fiori.

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Indice

DURF e patente a crediti cantieri

Per ottenere la patente a crediti, un’impresa deve soddisfare vari requisiti. Tra questi, la regolarità fiscale e contributiva è un elemento chiave. L’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, riformulato, richiede il DURF solo nei “casi previsti dalla normativa vigente”.

Questo significa che non tutte le imprese coinvolte devono necessariamente possedere il DURF. Il legislatore ha previsto tale obbligo solo per quelle che rientrano nella disciplina di cui all’art. 17-bis, nato come misura preventiva per garantire l’assolvimento delle ritenute fiscali in contesti lavorativi con impiego intensivo di manodopera.

Ambito di applicazione dell’art.17-bis

L’art. 17-bis si applica a soggetti specifici, tra cui: enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole; persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni; curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.


Sono esclusi i non residenti, i condomini e gli enti pubblici che svolgono attività istituzionale.

L’obbligo di DURF sussiste se:

  • l’affidamento a un’impresa supera i 200 mila euro annui ed avviene tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.;
  • il contratto prevede prevalentemente manodopera, eseguita presso le sedi del committente e con uso di beni strumentali del committente.

La soglia di 200 mila euro viene verificata sull’arco dell’anno solare e considera l’importo complessivo dei contratti con un’unica impresa, compresi quelli modificati o prolungati.

Requisiti e richiesta per il rilascio del DURF

Per ottenere il DURF, le imprese appaltatrici o subappaltatrici devono rispettare requisiti stabiliti dal comma 5 dell’art. 17-bis:

  • Essere operative da almeno tre anni.
  • Essere in regola con gli obblighi dichiarativi.
  • Aver versato negli ultimi tre anni almeno il 10% dei ricavi dichiarati.
  • Non avere debiti esecutivi di oltre 50 mila euro per imposte, contributi o ritenute.

Qualora l’impresa soddisfi questi requisiti, il DURF viene emesso dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi.

La richiesta di DURF si presenta presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, anche tramite delegato, seguendo una procedura.

Il DURF è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi, trascorsi i quali è necessaria una nuova richiesta.

Quando serve il DURF?

Il DURF diventa necessario solo quando vengono rispettati tutti i requisiti dell’art. 17-bis.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha realizzato un utile schema, che riportiamo di seguito, per la verifica dei requisiti per il possesso del DURF.

DURF patente cantieri
Fig.1_Schema di verifica requisiti DURF (dalla Circolare n.6 del 5 novembre 2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)

Per maggiori informazioni, consigliamo la consultazione del sito consulentidellavoro.it

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