Autorizzazione paesaggistica: procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore

Un approfondimento sulle procedure in corso alla data di entrata in vigore (6 aprile) del nuovo regolamento di autorizzazione paesaggistica.

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Ecco un approfondimento sulle procedure in corso alla data di entrata in vigore (6 aprile) del nuovo regolamento di autorizzazione paesaggistica. Abbiamo cercato di capirci qualcosa nel complesso modo di “spiegare” del Ministero.

Sull’autorizzazione paesaggistica l’Ufficio legislativo del Mibact ha appena fornito una prima spiegazione generale delle nuove disposizioni. Il nuovo regolamento di semplificazione, relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ha lo scopo di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedimentali in materia di autorizzazione paesaggistica.

Gli allegati al regolamento attuativo della previsione di legge individuano 31 tipologie di interventi in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica (All. A) e 42 tipologie di interventi di lieve entità sottoposte a procedura semplificata (All. B). Il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata nei casi di interventi di lieve entità (all. B) si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi) con una semplificazione e riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese.

Autorizzazione paesaggistica: cosa fare per le procedure in corso al momento dell’entrata in vigore?

Particolare attenzione merita il regime di prima applicazione del decreto, in particolare i profili di diritto intertemporale relativamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cioè al 6 aprile. All’articolo 13, il regolamento prevede l’efficacia immediata delle disposizioni di semplificazione nelle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, in assenza di uno specifico regime transitorio, trova applicazione, trattandosi di norme procedurali, il principio generale tempus regit actum, in base al quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato, con la conseguenza che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina saranno di regola assoggettati al nuovo regime, sia quelli concernenti interventi che permangono nel regime semplificato, sia quelli che dal regime ordinario passano a quello semplificato.

In termini di applicazione, questo principio generale prevede alcune eccezioni per gli interventi, già sottoposti a regime semplificato, oggi liberalizzati (allegato A), e in ragione del diverso stadio di definizione raggiunto in concreto da ciascun procedimento.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

L’Ebook è una Guida rapida in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, a seguito delle novità introdotte dal d.P.R. 31/2017 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2017)  che abroga e sostituisce il precedente d.p.r. 139/2010.  Dopo una breve premessa sui  capisaldi della disciplina paesaggistica contenuti nel d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” parte terza “Beni paesaggistici”, l’Ebook analizza la nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 31/2017, nel dettaglio: – la struttura del nuovo regolamento – gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (articoli 2-4-5 e allegato “A”) – gli interventi soggetti a procedura semplificata (articolo 3 e allegato “B”)  – gli accordi di collaborazione (art. 6) – il procedimento autorizzatorio semplificato (articoli da 7 a 11): rinnovo, presentazione dell’istanza e procedimento semplificato – la semplificazione organizzativa (art. 12) – l’entrata in vigore (artt. 13 e 19) – la prevalenza del Regolamento sugli strumenti di pianificazione (art. 14) – le normative di settore (art. 15)  – il procedimento unico (art. 16) – le sanzioni (art. 17)  – le modifiche degli allegati (art. 18) Infine l’Ebook contiene la Tavola sinottica della tipologia di intervento dell’Allegato “A” e dell’Allegato “B” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Valeria Tarroni, Responsabile Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente di Pubblica Amministrazione

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Due vie: regime di esonero e regime semplificato

Per il regime intertemporale bisogna distinguere nettamente i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall’autorizzazione paesaggistica (allegato A) dai casi in cui al regime ordinario (art. 146) subentra quello semplificato (allegato B).

Allegato A) Interventi e opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.
L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi si applica in tutto il territorio nazionale a partire dal 6 aprile 2017, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale. In tal caso, a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente, previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.

Allegato B) Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell’ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato. Per esempio:
– voce B. 2: realizzazione o modifica di aperture esterne riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma i lettere a), b) e c) purché gli interventi siano realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del bene vincolato;
– voce B. 21: realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno; interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfotipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti, e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a) b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici).

In tali casi occorre distinguere:

b 1) se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall’art. 146; diversamente opinando, le valutazioni delle amministrazioni procedenti sarebbero costrette entro un termine (quello residuo rispetto ai 60 giorni propri della procedura semplificata) troppo esiguo e incompatibile con l’effettivo svolgimento della funzione di tutela. Riguardo agli effetti dell’inutile decorso del termine endoprocedimentale riservato alla Soprintendenza per la pronuncia del parere vincolante (45 giorni ex art. 146; 20 giorni ex art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017), deve ribadirsi quanto già chiarito con la precedente nota di questo Ufficio n. prot. 27158 del 10 novembre 2015, allegata alla circolare n. 40 del 20 novembre 2015 di codesto Segretariato generale, che in entrambi i casi opera il silenzioassenso tra pubbliche amministrazioni già in forza diretta dell’art. 3 della legge n. 124 del 2015, che ha inserito nella legge n. 241 del 1990 il nuovo art. 17-bis;

b 2) quando l’amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di continuità amministrativa, il procedimento deve essere concluso ai sensi dell’articolo 146 del codice;

b 3) nei casi in cui l’istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell’amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.

C) Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato.
Per esempio: voce B.12: interventi di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti compresi gli impianti di pubblica illuminazione; interventi relativi a linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze.

>> In questi casi, il nuovo regime semplificato non presenta differenze sostanziali rispetto a quello configurato dal dPR 139 del 2010, salvo una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell’ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso. Non è quindi necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del dPR n. 139 del 2010 o del dPR n. 31 del 2017.

Leggi anche Autorizzazione paesaggistica semplificata, come fare la richiesta?

Restano, tuttavia, da approfondire le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall’articolo 11, dati all’amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest’ultimo per l’espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso. A questo proposito, appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l’amministrazione procedente quanto per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.

Altri appofondimenti del Ministero

Il Sottosegretario Onorevole Ilaria Borletti Buitoni, delegata per il paesaggio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, convocherà entro la fine di aprile un incontro tematico, durante il quale si farà un’analisi del regolamento, con i titolari degli uffici periferici competenti. Il Mibact si riserva di trasmettere altri approfondimenti, anche alla luce delle prossime esperienze applicative.

Redazione Tecnica

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