È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.52 del 3 marzo 2017) il Decreto del 21 febbraio 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. La nuova normativa antincendio autorimesse sarà in vigore dal prossimo 3 aprile e riguarderà le autorimesse, esistenti o di nuova realizzazione, con superficie superiore a 300 mq (così come indicato nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
Per “autorimessa” si intende un’”area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli“. Essa può essere privata, pubblica o autosilo, cioè “volume interno ad opera di costruzione destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli, eseguita esclusivamente a mezzo di monta auto”. Non rientrano in tale ambito, secondo la nuova regola tecnica verticale, le “aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento” e gli spazi “destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell’area”.
Scarica QUI il testo delle Norme Tecniche Verticali di prevenzione incendio per le Autorimesse
Le norme di prevenzione incendi possono essere utilizzate in alternativa a quanto previsto dal DM 1 febbraio 1986 (Norme antincendio costruzione ed esercizio autorimesse e simili) e al DM 22 novembre 2002.
Con l’entrata in vigore della regola tecnica verticale (a 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficaile, il 3 aprile 2017) viene modificato l’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 con l’aggiunta del capitolo V.6 “Attività di autorimessa” alla sezione V “Regole tecniche verticali”.
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