Stop agli appalti senza costi di sicurezza interni: ad affermarlo è il Consiglio di Stato mediante la sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015. A parere dei giudici amministrativi deve infatti essere esclusa dalla gara l’impresa che in sede di offerta economica non abbia indicato gli oneri necessari a evitare gli infortuni, anche qualora un incombente del genere non risulti richiesto esplicitamente dal bando.
Questo perché si tratta di un precetto imperativo per qualsiasi tipo di procedura pubblica, quale che sia la posta in palio: lavori, servizi o forniture. I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato il principio secondo cui ogni impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali: si tratta a tutti gli effetti di un obbligo che integra “dall’esterno” la disciplina di gara. “In tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture – si legge nella sentenza -, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero-integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del ‘principio di tassatività attenuata’ delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici(..)”.
Pertanto, in caso di mancato adeguamento l’azienda rimane esclusa dalla procedura, anche nel caso in cui il bando non stabilisca l’estromissione in maniera esplicita.
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