L’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico Sicurezza è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, con il cosiddetto Decreto Palchi.
Il decreto ministeriale 22 luglio 2014 del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute (Decreto Palchi) fornisce indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, “tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.
Il Decreto Palchi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 183 dell’8 agosto 2014, consta di alcuni allegati:
– Allegato I – informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea;
– Allegato II – modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);
– Allegato III – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.lgs. 81 del 2008;
– Allegato IV – informazioni minime sul quartiere fieristico;
– Allegato V – contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche;
– Allegato VI – contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche; elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
Questi i contenuti principali del Decreto Palchi.
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