IMU e TASI 2014 hanno tormentato il sonno di milioni di contribuenti italiani nelle scorse settimane con riferimento alle decine di scadenze mutate e alle differenziate proroghe concesse.
Proviamo oggi a posizionare la nostra lente d’ingrandimento su un aspetto particolare nella scansione disciplinare dei tributi sulla casa: è infatti possibile usufruire di una agevolazione del 50% sul pagamento di TASI ed IMU quando l’immobile gravato da imposta sia inagibile o non abitabile.
Agevolazione IMU 2014
Per ciò che concerne l’Imposta Municipale Unica (IMU) le condizioni di inagibilità e di inabitabilità dell’immobile consentono al contribuente di pagare esattamente la metà della quota dell’imposta: ciò avviene attraverso la riduzione alla metà della base imponibile relativa all’immobile. Al fine di poter usufruire dell’agevolazione è necessario, per il contribuente:
1. Presentare l’istanza di riduzione;
2. Constatare l’effettiva condizione di inutilizzo, inabitabilità e inagibilità dell’immobile mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti tale situazione (ma attenzione alle statuizioni particolari dell’Amministrazione comunale di riferimento in merito alla questione, sensibili differenze possono essere presenti tra un Comune e l’altro).
Da sottolineare il fatto che la riduzione comincia a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
Agevolazione TASI 2014
Per il tributo che finanzia i servizi indivisibili (al suo esordio nell’ordinamento italiano e divenuto celebre negli ultimi sei mesi con il nome di TASI) non esistono norme che disciplinano in maniera esplicita il nodo dell’agevolazione. L’interpretazione prevalente ritiene che valgano esattamente gli stessi criteri astratti di quantificazione dell’IMU: ma le disposizioni che prevedono agevolazioni devono essere espressamente richiamate nella normativa tributaria per essere applicate alle situazioni reali.
Pertanto la riduzione del 50% non dovrebbe trovare applicazione nel nostro ordinamento. Ma c’è un colpo di scena: affiora infatti un richiamo in senso contrario effettuato tramite le FAQ pubblicate dal Dipartimento Finanze lo scorso 4 giugno: si può pertanto affermare che valgono per la TASI le medesime regole dell’IMU in ordine alla possibilità di usufruire della agevolazione del 50% per inagibilità e inabitabilità.
E la TARI?
Come si delinea invece la questione con riferimento al tributo sulla casa che garantisce la copertura integrale dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti (TARI)? La risposta è semplice: gli immobili e i fabbricati che ricadono in situazione inagibilità o inabitabilità debbono essere ritenuti esenti dal pagamento di questa tassa: infatti sono soggetti a tassazione soltanto i locali (o le aree) idonei alla formazione dei rifiuti, quelli in cui la presenza dell’uomo si configura come continua e persistente.
Su Ediltecnico nelle prossime settimane articoli e focus specifici sulla TARI, tributo che sostituisce di fatto la TARES e dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, inquilini compresi. Stay tuned.
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