La bagarre intorno al pagamento della TASI 2014 non accenna a diminuire: l’acconto del tributo relativo ai servizi indivisibili che ha di fatto sostituito la vecchia e temuta IMU sulla prima casa dovrà infatti, in parte dei Comuni italiani, essere versato entro il 16 giugno (mentre nei Comuni ritardatari si pagherà ad ottobre).
La scorsa settimana abbiamo parlato della confusione relativa alla deliberazione delle aliquote per il pagamento del tributo, con tante Amministrazioni comunali (soprattutto quelle in avvicinamento alle elezioni amministrative avvenute questo weekend) che non avevano ancora stabilito la effettiva quota di tassa da far pagare ai cittadini.
La TASI, insieme all’IMU sulle abitazioni di lusso e sulle seconde o terze case e alla TARI, la tassa sui rifiuti a carico dell’utilizzatore, costituisce lo scheletro della IUC, la nuova imposta unica comunale che funge da contenitore per il corpus completo della tassazione sulla casa nel nostro paese.
Essendo fondamentalmente un tributo nuovo (seppur in realtà si configuri solo come un vestito diverso, una variazione meramente cosmetica delle precedenti ed altrettanto temute ICI ed IMU sulla prima abitazione) la TASI necessita di codici identificativi per consentire al “povero” contribuente (è il caso di dirlo, visto il caos di questi giorni) il pagamento mediante modello F24: questo modello è definito unificato poiché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti maturati.
Ecco pertanto i codici tributo afferenti alla TASI 2014:
– 3958 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3960 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
– 3961 denominato ”TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
Ricordiamo ai lettori che, al fine di capire quale sia la base imponibile relativa al tributo, la redazione di Ediltecnico ha preparato un comodo e comprensibile tutorial utile a dipanare i numerosi dubbi in materia.
Per completare il discorso relativo ai codici tributo necessari per ottemperare al pagamento della tasse sulla casa mediante F24 in banca (anche da casa mediante home banking) o alle poste, pubblichiamo di seguito anche i codici che fanno riferimento alla TARI, l’imposta che finanzia i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e che ha sostituito a partire da quest’anno la vecchia TARES:
– 3944 – TARI
– 3945 – TARI, interessi
– 3946 – TARI, sanzioni
Il pagamento della TARI, dovuto ricordiamo dal possessore dell’immobile (non necessariamente dal proprietario, bensì ad esempio dall’inquilino), si distribuirà in due “tranche”: le date di scadenza delle rate del versamento si collocano a luglio 2014 (prima rata) e a ottobre 2014 (seconda rata). Anche se in realtà saranno i singoli Comuni a stabilire le date esatte.
L’elencazione dei codici è contenuta in tre risoluzioni dello scorso 24 aprile: la n. 45 riguarda la TARI, le nn. 46 e 47 istituiscono i nuovi codici TASI, rispettivamente per contribuenti privati ed enti pubblici: il riferimento normativo si innesta all’interno dell’articolo 1, co. 639, della legge 147/2013 (ovvero la Legge di Stabilità), che ha istituito la IUC.
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