Con la realizzazione di interventi edilizi abusivi vengono adottati i provvedimenti sanzionatori da parte dell’autorità comunale, ai sensi del Capo II, artt. 30-48, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (leggi anche Abusi edilizi sui Beni Culturali, quando si applica la sanzione pecuniaria anziché la sanzione demolitoria?).
Nei casi in cui gli interventi edilizi abusivi siano stati realizzati in assenza o in difformità del permesso di costruire, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del medesimo, sia alla data di presentazione della domanda.
Il permesso di costruire in sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza:
– del termine per il ripristino dello stato dei luoghi di novanta giorni dall’ingiunzione (art. 31, comma 3, del Testo unico dell’edilizia);
– del termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza (art. 33, comma 1, del Testo unico dell’edilizia);
– del termine fissato nella relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio (art. 34, comma 1, del Testo unico dell’edilizia);
– comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione:
– in misura doppia a quella prevista dall’articolo 16 del Testo unico dell’edilizia;
– ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16 del Testo unico dell’edilizia.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Non si ha la parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
Eseguiti gli accertamenti tecnici delle opere realizzate abusivamente, nonché le procedure previste dalla vigente legislazione in materia di repressione degli abusi edilizi, si procede alla demolizione delle opere medesime, qualora queste non siano sanabili.
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
I lavori di demolizione delle opere realizzate abusivamente sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all’ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione:
– con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione;
– ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l’aggiudicazione di contratti d’appalto per demolizioni da eseguirsi all’occorrenza.
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