Quali sono gli effetti dell’applicazione dell’Imu sull’Irpef per gli anni 2012-2014? A questa domanda ha fornito chiarimenti la recentissima circolare n.5/E dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento definisce, in particolare, quali siano i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall’Imu e precisa quale è il criterio da adottare in caso di beni locati per una sola parte del periodo d’imposta e quale trattamento si riserva all’abitazione principale.
Sulla base del principio secondo cui l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che per alcuni redditi, espressamente elencati dalle disposizioni che regolano l’Imu, non si produce l’effetto di sostituzione, in particolare:
- il reddito agrario (art. 32 Tuir)
- i redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca
- i redditi derivanti dagli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Tuir)
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.
Se un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate spiega la procedura da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 2012.
Sugli immobili inagibili l’Agenzia precisa che è dovuta solo l’Imu e vale, quindi, l’effetto di sostituzione dell’Irpef.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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