Con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012) il Ministero del lavoro ha reso noto che vengono recepite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e la sicurezza sul lavoro, che era prevista dal c.d. Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’articolo art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008).
Il modello si applica alle imprese con un massimo di 10 lavoratori, ma lo si può estendere anche alle imprese fino a 50 lavoratori.
La procedura indica un modello di riferimento che servirà da base per effettuare la valutazione dei rischi e il relativo aggiornamento. Lo scopo è individuare le misure di prevenzione e protezione e arrivare alla stesura di un programma di misure utili a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Scarica il decreto interministeriale del 30 novembre 2012.
Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. si considerano assolte in caso adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in parola.
L’interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.
L’articolo 2, che definisce la data di entrata in vigore del decreto, non risulta affatto chiaro. Infatti il provvedimento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato, ma rimane comunque in vigore il termine ultimo di effettuazione dell’autocertificazione, ossia il 31 dicembre 2012.
Secondo l’Ance, anche in considerazione della procedura di infrazione avviata sull’argomento dalla Commissione europea, il termine del 31 dicembre è perentorio. Pertanto le imprese devono adeguarsi entro tale data, utilizzando le procedure standardizzate in oggetto o elaborando il documento di valutazione del rischio.
Le procedure non tengono conto delle peculiarità del settore edile e in alcuni punti risultano di difficile applicazione. Le criticità sono state più volte avanzate alle autorità competenti. Per esempio, il modulo 2 non tiene conto dell’allegato XIII Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri.
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