L’ormai classico decreto Milleproroghe di fine anno porta con sé, anche per il 2012, una serie di proroghe alle scadenze precedentemente fissate da leggi e decreti. È il caso di fare una breve carrellata su quelle attinenti il settore della sicurezza e dell’ambiente.
Sul fronte della prevenzione incendi slitta al 31 dicembre 2012 il termine a disposizione delle strutture ricettive e turistiche con più di 25 posti letto, per mettersi in regola con le norme di prevenzione incendi, purché siano inserite nel Piano straordinario che il Ministero dell’interno sta predisponendo e che dovrebbe essere pronto entro febbraio 2012.
L’articolo 13 del decreto Milleproroghe (d.l. 216/2011) è totalmente dedicato alle proroghe in materia ambientale e lo riportiamo per maggiore comodità dei nostri lettori.
Articolo 13
Proroga di termini in materia ambientale
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal d.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ prorogato al 31 dicembre 2012;
3. All’articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “9 febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2 aprile 2012.”
4. All’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “2 luglio 2012”.
5. Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal d.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
6. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal d.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal d.P.C.M. 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Inserita invece in un decreto ad hoc la proroga di 24 mesi alla sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE sulle vie di fuga degli edifici in cui si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. La nuova scadenza è il 18 febbraio 2013. Riportiamo qui sotto il testo del decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell’interno, rimandando all’articolo Maniglioni antipanico non marcati CE. Nuova proroga di 24 mesi, pubblicato su Ingegneri.cc, per maggiori approfondimenti.
Articolo 1
1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti «di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».
Articolo 2
1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e’ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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