Qualificazione stazioni appaltanti: cosa prevede il nuovo Codice Appalti

Con una nota informativa, ANAC torna sull’argomento già disciplinato dalle Linee Guida del 28 settembre 2022, n. 441. Un riassunto su cosa prevede il nuovo Codice dei Contratti sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pubblica una nota informativa, a cura di Alberto Zaino e Gianluca Marino, su “La qualificazione delle stazioni appaltanti – evoluzione normativa, metodologia e punti aperti” al fine di riassumere cosa prevede il nuovo Codice dei Contratti sul tema.

L’Anticorruzione torna sull’argomento già disciplinato dalle Linee Guida ANAC del 28 settembre 2022, n. 441.

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Vediamo nel dettaglio quali indicazioni sono contenute agli articoli n.62 e 63 del nuovo Codice e all’allegato II.4 del d.lgs. 36/23.

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Differenza tra stazioni appaltanti qualificate e non

La qualificazione è prevista al fine di:

  • ridurre il numero di stazioni appaltanti, quindi ottenere una minore frammentazione della domanda;
  • migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, quindi raggiungere un superamento delle asimmetrie informative.

L’articolo 62 del nuovo Codice Appalti prevede che la qualificazione si rende necessaria per le acquisizioni di importo superiore ai 500 mila euro. Le stazioni appaltanti non qualificate, in caso di superamento del limite dei 500 mila devono ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate, o direttamente all’attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.

Inoltre, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate sono scelte dai soggetti non qualificati all’interno di un elenco tenuto dall’ANAC. Le stazioni appaltanti qualificate eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate quando queste ultime vi abbiano fatto ricorso.

Non perderti: Come cambia la figura del RUP con il nuovo Codice Appalti

Le sanzioni in caso di falsi requisiti

L’articolo 63 del d.lgs. 36/23 prevede che l’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni può irrogare una sanzione entro il limite minimo di 500 euro e il limite massimo di 1 milione di euro e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, in particolare:

a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti.

Leggi anche: Codice appalti: il percorso di attuazione del d.lgs. 36/2023 e le disposizioni transitorie

I livelli di qualificazione

Sono previsti tre livelli di qualificazione, attribuiti dall’ANAC sulla base dei requisiti auto dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti (articolo 63), per la progettazione e l’affidamento degli appalti:

  • fino a 1 milione di euro;
  • fino a soglia comunitaria;
  • illimitata.

L’attribuzione dei livelli avviene in ragione dell’organizzazione interna, delle competenze e della formazione del personale della stazione appaltante nonché sulle gare svolte nell’ultimo quinquennio e della regolare trasmissione dei relativi dati all’ANAC. Sono qualificati di diritto i soggetti iscritti nell’apposito elenco (per esempio: MIT, Consip, Invitalia, Agenzia del Demanio), nonché stazioni appaltanti formate da unione di comuni, dai comuni capoluogo di provincia e delle regioni.

ANAC poi riassume le scadenze principali per il sistema di qualificazione.

  • 1° luglio 2023 – presentazione domande
  • dal 1° gennaio 2024 – domande per iscrizione a regime delle SA con riserva e obbligatorietà piattaforme di approvvigionamento digitale
  • 30 giugno 2024 – termina la qualificazione con punteggi inferiori
  • 31 dicembre 2024 – avvio della qualificazione per l’esecuzione

>> Scarica la nota ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti << 

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Redazione Tecnica

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