Vediamo alcuni aspetti che interessano le novità Dlgs 48/2020 APE. Difatti l’attestato di prestazione energetica subisce un aggiornamento con il Dlgs 48 del 2020 che abroga alcuni obblighi stabiliti dalla legge 10 del 1991.
Obiettivo delle novità Dlgs 48/2020 APE è quello di intervenire sugli edifici promuovendo l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorendo inoltre lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevedendo l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio eseguita sulle prestazioni energetiche.
Tra le novità Dlgs 48/2020 APE, introdotte con l’articolo 9 che va a modificare l’articolo 6 del d.lgs. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3, viene stabilito che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione venga inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
Inoltre, quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato.
I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.
Novità Dlgs 48/2020 APE: criteri generali metodologia di calcolo e requisiti prestazione energetica edifici
Il Dlgs. n. 48/2020 aggiorna inoltre i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici.
Secondo le disposizioni dell’articolo 6 del Dlgs 48/2020, che modifica l’articolo 4 del Dlgs.192/2005:
- prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4 e all’articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/Ue e successive modificazioni.
Novità Dlgs 48/2020 APE: Validità di 10 anni, ma attenzione alla qualificazione degli esperti
La validità temporale massima dell’APE resta di dieci anni. Ma la validità è subordinata, non solo al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e degli obblighi di adeguamento previsti dai regolamenti vigenti (d.P.R. nn. 74 e 75 del 2013), ma dipenderà anche dal rispetto dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento – stabiliti da un apposito d.P.R. – che saranno definiti per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni che saranno contenute nel futuro d.P.R., l’attestato di prestazione energetica decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Il Dlgs. 48 del 2020, interviene anche sulla legge 10/1991 abrogando l’articolo 28 che impone al proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, di depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di recupero del patrimonio edilizio, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni in materia di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n. 10/1991.
Il testo è tratto dall’ebook “Le nuove regole della prestazione energetica ed efficienza nell’edilizia” di Cinzia De Stefanis, edito da Maggioli Editore.
Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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