Ecobonus sconto in fattura, ecco tutte le regole

Quando c’è lo sconto al posto della detrazione? Per quale tipologia di lavori e interventi vale? Facciamo il punto su questo procedimento

A partire dal 2020 per i condomini che effettuano lavori di riqualificazione energetica complessiva dell’immobile è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura al posto dell’ecobonus.

Una possibilità che si aggiunge a quella della cessione del credito al fornitore (>>Cedere l’ecobonus? Ecco come si fa!) ma che rispetto a quest’ultima ha l’indubbio vantaggio di una minor burocrazia in quanto l’importo dovuto dai condomini alla ditta è già calcolato al netto del credito spettante, e tutta la procedura viene gestita direttamente dall’amministratore.

Ma quando c’è lo sconto al posto della detrazione? Per quale tipologia di lavori e interventi vale? Facciamo il punto su questo procedimento.

Ecobonus sconto in fattura, come funziona

Lo sconto al posto della detrazione da quest’anno è riservato esclusivamente ai lavori di importo pari o superiore ai 200.000 euro e relativi a “interventi di ristrutturazione importante di primo livello”.

Come detto rientrano in questa categoria gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

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Come si fa?

>> Comunicare all’Agenzia delle Entrate con F24 l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto immediato in fattura

Con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per procedere con lo sconto in fattura. È necessario quindi che i soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, comunichino all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

Come calcolare la detrazione?

>> Sommando le spese sostenute nell’intero periodo d’imposta

L’importo della detrazione in fattura spettante per l’Ecobonus calcolato tenendo conto delle spese sostenute complessivamente nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore, per effetto dello sconto praticato. In presenza di più fornitori che hanno effettuato uno stesso intervento la detrazione spettante viene commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

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Cosa deve fare il fornitore?

>> Recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta seguendo precise indicazioni

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione per l’Ecobonus e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato.

E se non si usa tutto il credito? Si può usare l’anno dopo?

>> La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso

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Redazione Tecnica

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