Fumata bianca a Bruxelles, la nuova normativa antincendio che si applica alle centrali termiche è pronta e si prepara alla consueta procedura d’informazione. La notifica alla Commisione europea è avvenuta lo scorso 4 giugno, e se non ci saranno veti o eventuali osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento rimarrà “congelerato” nella capitale belga fino al 5 settembre per ripartire poi alla volta della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore dopo 30 giorni da tale data.
Ma quali sono le (tante) novità di questa normativa?
Si dice che il provvedimento abbia ampiamente rivisto la normativa vigente apportando cambiamenti per quanto riguarda le centrali termiche impiegate per il riscaldamento di condomìni e scuole, per le cucine dei ristoranti, dei forni da pane e altri laboratori artigiani, per gli impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, fino agli impianti di produzione del vapore.
Antincendio, cosa prevede la nuova normativa?
Sarà di fatto superato il decreto del ministero dell’Interno 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici, alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e Gpl), di portata termica complessiva superiore a 35 kW.
Particolare rilievo è stato conferito alle regole per impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti. Specifichiamo che con “esistenti” si considerano gli impianti già in essere rispetto alla data di emanazione e non rispetto a quella di entrata in vigore.
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Due sono i casi in cui non sarà necessario adeguare gli impianti esistenti alla nuova normativa:
– quando gli impianti esistenti sono di portata termica superiore a 116 kW e approvati o autorizzati dai competenti Comandi provinciali;
– quando sono compresi tra 35 KW e fino a 116 kW, e conformi all’attuale normativa (Dm 12 aprile 1996 modificato e integrato dal Dm 23 luglio 2001).
Per queste due casistiche non sarà necessario adeguamento nemmeno se sarà previsto un innalzamento della portata termica, purché l’incremento avvenga in un’unica tranche e sia contenuto nel 20 per cento della portata iniziale.
Quali apparecchi saranno inclusi?
In più rispetto alla norma precedente saranno inclusi gli apparecchi di tipologia A, ovvero apparecchi che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l’evacuazione verso l’esterno dei prodotti da combustione, e realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per cui l’eventualità di localizzazione in luoghi soggetti ad affollamento (come le chiese), sarà obbligaoriamente soggetta a valutazione del rischio.
Tutti gli impianti non soggetti a controllo non potranno superare i 116 kW, oltre cui saranno considerati come impianti da prevenzione incendi.
Nel caso di cambio di alimentazione di impianto esistente, come il passaggio a un combustibile gassoso, che comporti portate termiche maggiori di 35kW, allora sarà necessario l’adeguamento alle nuove norme.
Ecco la terminologia e le definizioni modificate
Alcune importanti novità tratte dal capitolo “termini e definizioni”.
La voce “serranda tagliafuoco” è stata modificata includendo caratteristiche diverse e aggiuntive per questi elementi: il dispositivo di otturazione ad azionamento automatico dovrà essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C.
E ancora: la definizione di “esterno” per un locale sulla copertura di un edificio intende nella nuova norma che la soletta di posa sulla copertura sia realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea.
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Segnaliamo anche la nuova definizione di “disimpegno” che include testualmente le caratteristiche di resistenza al fuoco.
Serrande tagliafuoco, quale principio generale vale?
Il nuovo principio generale per le serrande tagliafuoco è da tenere presente per qualsiasi impianto. Citando la voce del decreto, qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell’aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell’ambiente servito. In ogni caso l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l’espulsione all’esterno dell’aria calda proveniente dall’apparecchio.
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Centrali termiche in locali esterne, quali nuove regole?
La nuova normativa è molto stringente per quanto concerne l’installazione di centrali termiche in locali esterni aventi quota negativa rispetto al piano strada di accesso: sarà impedita l’ubicazione a quote inferiori a -5 metri.
Saranno inoltre ridotte, anche se non di molto, le altezze minime per le centrali in locali esterne, sempre rispetto all’attuale normativa. Inoltre la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione non sarà più calcolata solo prestando attenzione all’ubicazione in posizione fuori terra, seminterrata o interrata del locale e della portata termica totale dell’impianto, ma anche tenendo conto della presenza di impianti di rivelazione dei gas. Se questi ultimi avranno determinate e specifiche caratteristiche, allora sarà permesso di avere superfici di aerazione di minore estensione.
Sarà anche possibile avere una parete esterna di lunghezza minima compresa tra il 10 e il 15 per cento del perimetro del locale se viene installato un impianto di rivelazione della fughe di gas nel caso di centrali termiche all’interno del volume del fabbricato servito.
Non varia invece la percentuale attuale (il 20 per cento) valida nel caso di contiguità con locali per pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq. Anche per locali interni al fabbricato servito rimane obbligatoria la compartimentazione. Infine per le strutture portanti sarà considerata una resistenza al fuoco non inferiore a R120 (Rei 120 per le strutture separanti), valori che saranno dimezzati se le potenze termiche rimarranno entro i 116 kW.
E per quanto riguarda gli estintori?
Saranno obbligatori estintori di classe F, quelli utilizzati per estinguerre fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e animale, nelle cucine dei ristoranti aventi apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW. Il numero necessario di questi estintori sarà in funzione della superficie di cottura del locale.
Scarica il Decreto con le nuove regole tecniche del 4 giugno 2019
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