Cedere l’ecobonus? Ecco come si fa!

Agenzia delle Entrate spiega come comunicare la cessione della detrazione e chi ne può fruire

Non abbiate paura, in questo caso la procedura ideata da Agenzia delle Entrate sembra davvero facile (e veloce!). Basta indicare i soliti dati personali, barrare qualche casella e il gioco è fatto. Avrete così pronta la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Ma cosa riguarda la cessione e a chi può essere destinata? Vediamo ogni dettaglio.

Cessione Ecobonus, quando e come?

Il protocollo emanato il 18/04/2019 da Agenzia delle Entrate è il Prot. n. 100372/2019 del e titola Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”.

In pratica, tale provvedimento, a seguito delle modifiche intervenute negli scorsi anni (articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, poi convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e infine dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018), rende possibile la cessione del credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, incluse quelle per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su singole unità immobiliari.

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In più, il provvedimento si esprime in merito a spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di edifici, diversi da quelli del comma 2-quater del sopra citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, e anche per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali contemporaneamente volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (zone sismiche 1, 2 e 3).

Come funziona?

Quelli che nell’anno prima rispetto a quello di sostenimento delle spese possiedono redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è accorpata dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR. Costoro possono quindi cedere il credito corrispondente alla detrazione si fornitori esecutori diretti degli interventi o ai soggetti privati (anche istituti di credito e intermediari finanziari).

I soggetti beneficiari della detrazione diversi dai cosiddetti no tax area (citati articolo 14 di cui sopra) possono cedere il credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi e anche ad altri soggetti privati.

Chi fruisce della detrazione?

– Tutti i contribuenti, anche quelli non obbligati a versare imposta sul reddito, a patto che siano beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
– I fornitori esecutori dei lavori.
– Soggetti privati come persone fisiche, anche lavoratori autonomi o d’impresa, società ed enti collegabili però al rapporto che ha permesso la detrazione stessa (chiarimenti espressi nelle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018).
– Intermediari finanziari e istituti di credito ma soltanto se il creduto proviene da soggetti ricadenti nella no tax area.

Non si può invece cedere la detrazione (sotto forma di credito d’impsta) alle pubbliche amministrazioni (dl 30 marzo 2001, n. 165). Altro vincolo, per i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono eseguire una sola ulteriore cessione.

Misure e condizioni previste

Il credito d’imposta cedibile viene calcolato sulla base dell’intero ammontare di spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.

Se ai fini della cessione vanno calcolati più fornitori (tutti ammessi all’agevolazione), allora si considera la detrazione sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia trasmesso direttamente al fornitore esecuore degli interventi, la fattura emessa deve contenere l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Come comunicare la cessione?

Le opzioni prevedono l’utilizzo dell’area riservata del sito Agenzia delle Entrate o la trasmissione presso gli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento (entrambi scaricabili in calce a questo articolo). Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario. L’Agenzia permette inoltre la visione nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato o  ceduto una successivamente solo dopo che sia stato accettato da quest’ultimo con le funzionalità rese disponibili. Allo stesso modo chi cede può visualizzare le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta.

Si ricorda che senza comunicazione la cessione del credito non viene eseguita. Inoltre, la quota del credito non utilizzata nel periodo utile è riportata nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Accertamenti

Il punto 6 del provvedimento stabilisce che nel caso in cui si accerti:
– la mancanza (anche parziale) dei requisiti che oggettivano la detrazione in capo al cedente, allora il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, inclusi interessi e sanzioni;
– l‘indebita fruizione del credito da parte del cessionario, avverrà il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

E nel caso di eco+sismabonus?

La cessione di fatto vale sia per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici (che siano differenti da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013), sia per interventi eseguiti su parti comuni di edifici appartenenti a zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici.

In allegato sono scaricabili direttamente il Provvedimento e il modulo

 

Redazione Tecnica

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