Attraverso la sentenza 40922/2018, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il responsabile dei lavori in casa è colui che si prende carico degli ipotetici infortuni agli operai in cantiere, specificando che ciò si verifica nel caso in cui non viene nominato un tecnico. In questa situazione il committente detiene l’onere e la responsabilità del risarcimento.
Lavori in casa, responsabile dei lavori
Dal momento in cui solitamente colui che ricopre il ruolo di responsabile dei lavori è un tecnico (come l’ingegnere o l’architetto a cui può essere affidato un lavoro di ristrutturazione), la Corte di Cassazione ha chiarito che è proprio il tecnico il responsabile di eventuali infortuni degli operai. Poiché è il progettista che dovrebbe monitorare l’operato degli operai ed attribuirsi le conseguenze civili e penali di ipotetici incidenti sul lavoro.
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Lavori in casa, chi è il responsabile se manca il tecnico?
La Corte Costituzionale ha fatto notare che frequentemente in caso di lavori più semplici come la pitturazione delle pareti di casa, il committente consegna subito l’incarico all’impresa o all’operaio, senza chiamare un tecnico. In assenza di un tecnico, la responsabilità di tutto ciò che può accadere agli operai, ricade sul padrone di casa, ovvero sul committente.
Il padrone di casa, in mancanza di un tecnico e di una redazione di un documento di valutazione dei rischi, come stabilito dai giudici, ha il compito di garantire all’appaltatore le condizioni di poter operare in sicurezza, eliminando i pericoli prima dell’inizio della sua attività.
Il committente è tenuto a rispettare gli obblighi del datore di lavoro. Per questo deve pensare a realizzare un piano di valutazione di tutti i rischi, proteggere gli operai da possibili cadute, monitorare la condizione del cantiere.
Se, in mancanza di un tecnico responsabile dei lavori, dovesse verificarsi un infortunio in un cantiere, a pagare sarà il committente, perché su di lui ricadranno le responsabilità civili e penali. Per evitare questa situazione e queste responsabilità, il committente deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, nell’oggetto dell’incarico.
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Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro
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Daniele Iarussi | 2017 Maggioli Editore
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