La Corte di cassazione, nella sentenza n. 30157/2017, riporta una precisazione sulla definizione di “costruzione”. Il motivo del chiarimento parte dalla realizzazione di un fabbricato di due piani. Nello specifico, la Cassazione scrive che la realizzazione di un fabbricato di due piani è intervento edilizio soggetto al permesso di costruire dal momento che si tratta di una nuova costruzione (art. 10 del d.p.R. n. 380 del 2001, TU Edilizia).
Infatti, l’articolo 10 del Testo Unico dell’Edilizia dice chiaramente che, tra gli interventi subordinati al permesso di costruire, ci sono quelli di nuova costruzione, visto che prevedono una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Da qui si arriva al cuore della precisazione sulla definizione di “costruzione”. Nella sentenza 30157/2017, la Cassazione precisa che è una costruzione in senso tecnico-giuridico “qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo”. La definizione di costruzione è strattamente legata quindi al concetto di occupazione del terreno (oltre che dello spazio), di conseguneze torna alla mente il problema del consumo di suolo, di cui ogni tanto si parla, ogni tanto no, ma che rimane un argomento legato al tema del consumo di suolo. A questo proposito, il disegno di legge sul consumo di suolo si è fermato per la mancanza di accordo tra Senato e Regioni. Sopravviverà?
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