Nel caso di condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) non provvisto di codice fiscale, risulta possibile beneficiare ugualmente della detrazione fiscale per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate mediante la Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, chiarendo il quesito emerso dalle richieste prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti. Nello specifico questo era l’interrogativo emerso dalla prassi: la risoluzione n. 74/E del 2015 aveva già chiarito che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni minimi, la fruizione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla richiesta del codice fiscale del condominio. Tali chiarimenti possono valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio?
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La circolare afferma che “mediante risoluzione n. 74/E del 27 agosto 2015 sono stati indicati gli adempimenti da adottare nel caso di interventi sulle parti comuni di un condominio minimo, effettuati nel 2014 senza aver richiesto il codice fiscale del condominio. La risoluzione ha ribadito la necessità di chiedere il codice fiscale del condominio ma è stato nel contempo evidenziato che il condominio, sui pagamenti effettuati per avvalersi della agevolazioni fiscali in esame, non deve effettuare le ritenute ordinariamente previste dal d.P.R. 600 del 1973. Su tali pagamenti, infatti, si applica la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, effettuata da banche e Poste italiane Spa all’atto dell’accredito del pagamento”.
Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d’imposta 65%
LA Guida in formato ebook descrive con chiarezza le regole per la cessione del credito d’imposta per lavori di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus 65%) in condominio. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto la possibilità di barattare il credito fiscale con le rate condominiali per il pagamento degli interventi di risparmio energetico, demandando al recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016 la predisposizione delle regole per accedere a questa opportunità.I soggetti interessati sono i singoli condomini, che devono verificare i requisiti per poter usufruire della cessione del credito ai fornitori, e gli amministratori di condominio che sono chiamati a predisporre la documentazione, inviarla ai soggetti responsabili e a seguire un complesso iter per garantire la buona riuscita della procedura.Questa Guida spiega gli obblighi di pagamento dei condomini, illustra tutti i lavori che possono essere ammessi alla procedura agevolata con il corredo dei vademecum all’uso realizzati dall’ENEA, con numerosi esempi e focus di chiarimento dei concetti più complessi, un formulario e una ampia raccolta di casi concreti risolti.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.
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L’Agenzia delle Entrate ha messo in chiaro che in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, al fine di beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
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In questo senso “il contribuente è tenuto – spiegano le Entrate – in sede di controllo a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio”.
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