Da un paio d’anni a questa parte la produzione legislativa in materia di prevenzione incendi è stata cospicua: dal nuovo regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, con il d.P.R. 151/2011, al decreto 7 agosto 2012 relativo alle disposizioni sulle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare.
È stato poi recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero degli interni contenente la regola tecnica per la progettazione e la manutenzione degli impianti di protezione attiva antincendio.
“È naturale che una disciplina giovane come la prevenzione incendi continui a generare nuove e sempre più aggiornate norme, sia tecniche che procedurali”, ci spiega l’ing. Giovanni Di Iorio, comandante del corpo dei Vigili del Fuoco della Provincia di Rimini, che abbiamo recentemente incontrato per discutere l’evoluzione della normativa sull’antincendio e avere un autorevole punto di vista sul rapporto tra enti controllori (in questo caso i VV.F.) e i tecnici liberi professionisti.
“La materia relativa alla prevenzione incendi è una parte importante dell’attività svolta ogni giorno dalla componente Tecnica dei Vigili del Fuoco, ma non certo la sola. Come Corpo nazionale, infatti, siamo impegnati sul territorio in numerose e vitali funzioni di supporto e soccorso alla comunità. Per certi aspetti, è proprio il nostro lavoro sul campo a rappresentare una preziosa palestra, per affinare la conoscenza della disciplina dell’antincendio”, continua Di Iorio.
Ediltecnico.it. In che senso?
Giovanni Di Iorio. Nel campo della prevenzione incendi è vitale essere sempre al passo con i tempi e con il progresso tecnologico. L’azione costante dei Vigili del Fuoco sul territorio ci consente di avere il polso della situazione, di comprendere i problemi che sorgono nelle attività economiche e, talvolta, di anticipare determinate criticità. Ogni problema che sorge nella società e nel tessuto produttivo viene avvertito quasi in tempo reale dalla nostra Organizzazione, proprio per l’intimo rapporto che intercorre tra i cittadini, intesi come insieme di persone e attività, e i Vigili del Fuoco. In questo senso dunque tutto il lavoro portato avanti dai VV.F. rappresenta un tassello essenziale nell’attività di prevenzione incendi. E c’è anche un altro aspetto importante da sottolineare …
Ediltecnico.it. Quale sarebbe?
GDI. Nello svolgimento del nostro lavoro siamo ben consapevoli delle esigenze e delle richieste che provengono dagli imprenditori e dai cittadini con cui ci interfacciamo, contemperando, per esempio, le necessità di proseguimento delle attività (produttive e non) con quelle di rigorosa garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone.
Ediltecnico.it. Può farci un esempio?
GDI. Dopo gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, a seguito del disastroso terremoto del maggio 2012 in Emilia, abbiamo dovuto garantire, per esempio, la ripresa dell’attività scolastica in molte zone colpite. In alcuni casi, verificata la sicurezza degli edifici, sono stati approvati dei progetti in deroga, anche senza tutti i requisiti necessari per legge alla ripresa delle normali attività. In altri termini, il rigoroso rispetto della legge si deve accompagnare all’analisi di ogni singolo caso con l’aiuto dell’esperienza e del buon senso che da sempre accompagna l’attività dei Vigili del fuoco.
Ediltecnico.it. Lei ha parlato della prevenzione incendi come di una disciplina “giovane”. Perché?
GDI. Perché è un tema che si affronta in maniera analitica e scientifica da soli 30 anni, se si paragona all’età di altre discipline scientifiche tipo ad esempio l’idraulica o la scienza delle costruzioni. Se è vero che si inizia a parlare di “attività soggette a prevenzione incendi” con la legge n. 966 del 26 luglio 1965, la prima norma che affronta veramente in maniera organica e rigorosa la materia è il d.P.R. 577/1982, ossia il primo regolamento sull’antincendio e che ne rappresenta la pietra miliare. È all’art. 2 di questo decreto che, finalmente, viene fornita una prima definizione precisa di prevenzione incendi quale: “materia di rilevanza interdisciplinare nel cui ambito …”.
Come ho ricordato in precedenza, la materia dell’antincendio si evolve con il tempo per adeguarsi al progresso tecnologico, alle esperienze in campo ed alle esigenze di una moderna società. Dopo il decreto del 1982 assistiamo a un ulteriore sviluppo ed aggiornamento dell’antincendio con il secondo regolamento: rappresentato dal d.P.R. 37/1998 in attuazione della legge n. 59/1997, la c.d. Legge Bassanini sulla semplificazione amministrativa.
Ediltecnico.it. E arriviamo al d.P.R. 151/2011 …
GDI. Esattamente. Con quest’ultimo regolamento, il terzo nella “storia” della prevenzione incendi, si opera una significativa semplificazione e razionalizzazione delle attività sottoposte a controllo. Se nell’era pre 151/2011 il controllo e i sopralluoghi da parte dei VV.F. dovevano essere svolti a tappeto su ognuna delle 97 attività soggette ed elencate nell’ex d.m. del 16 febbraio 1982, trattando nello stesso modo attività a basso rischio e attività estremamente delicate per il rischio incendio, ora abbiamo solo 80 attività suddivise in tre categorie di rischio in ordine crescente: A, B e C.
Oggi possiamo finalmente concentrare i nostri sforzi verso le attività a rischio più elevato, quelle della categoria C, per le quali è previstala SCIA secondo una procedura praticamente equivalente al vecchio CPI, (Certificato di Prevenzione Incendi) con sopralluogo obbligatorio. Per le attività di categoria A e B, invece, il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio, ma viene effettuato a campione per almeno il 5% delle attività e, se questo avviene, viene rilasciato su richiesta un Verbale di visita tecnica.
Ediltecnico.it. Riferendosi al d.P.R. 151/2011, in una recente intervista rilasciata alla nostra rivista, Maurizio Vandi, componente del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Ministero degli interni, ha parlato di “modifica della prospettiva per i tecnici dell’antincendio” con un loro maggior coinvolgimento e assunzione di responsabilità. Lei è d’accordo?
GDI. Certamente, anche se a tutti gli effetti il processo di responsabilizzazione del tecnico in materia di antincendio non inizia con il d.P.R. 151/2011, ma affonda le sue radici nel passato e, precisamente nella legge n. 818 del 1984 relativa alla richiesta del NOP.
Il Nulla Osta Provvisorio veniva rilasciato, senza necessità di sopralluogo preventivo, a condizione di rispettare tutte le misure più urgenti ed essenziali della sicurezza antincendio e sotto la responsabilità civile e penale del tecnico libero professionista e del titolare dell’attività che lo richiedeva. Il d.P.R. 151/2011 porta a compimento questo processo di responsabilità che si perfeziona anche con il d.m. 7 agosto 2012 e con il recepimento della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Ediltecnico.it. Comandante un ultima domanda. Qual è la sua opinione sull’approccio prestazionale alla prevenzione incendi, la c.d. Fire Safety Engineering?
GDI. L’approccio prestazionale proprio della Fire Safety Engineering (FSE) è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto 9 maggio 2007 (1) nel quale sono stabiliti i criteri e parametri da adottare per effettuare una valutazione quantitativa del rischio d’incendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalità e l’esposizione dei risultati.
Si tratta di un sistema molto complesso ed oneroso che va impiegato calibrandolo all’importanza e alla delicatezza del progetto. Detto in altri termini, l’approccio tramite la FSE ha un senso se applicato a grandi strutture articolate e composite, come per esempio il Palacongressi della città di Rimini, una delle strutture di questo tipo più grandi d’Italia. Ho più di un dubbio, invece, sulla sua applicazione in progetti di più modeste dimensioni, per i quali tale metodologia potrebbe risultare antieconomica.
Intervista a cura di Mauro Ferrarini
Il testo integrale dell’intervista sarà pubblicato sul numero di Febbraio 2013 della rivista Progetto Sicurezza
Note
(1) Decreto del Ministero degli interni 9 maggio 2007 relativo alle Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
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