Nell’ambito di Ecomondo 2012 dello scorso novembre, si è tenuto, per il decimo anno consecutivo, il convegno sulla prevenzione incendi, organizzato dal Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati della Provincia di Rimini, al quale hanno partecipato oltre 300 tra tecnici e professionisti dell’antincendio. Un appuntamento ormai istituzionale che spesso anticipa le tendenze della prevenzione incendi d’Italia; talmente importante che lo stesso capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Alfio Pini, ha dichiarato che Rimini è “la capitale della prevenzione incendi d’Italia”.
Siamo stati ricevuti da Maurizio Vandi, componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Ministero degli interni, per parlare con lui di quella che, con l’emanazione del d.P.R. 151/2011, prima, e con il decreto 7 agosto 2012, poi, sembra prefigurarsi come la rivoluzione dell’antincendio nel nostro Paese.
“Le operazioni connesse alla prevenzione incendi si sono ormai da tempo affrancate dalla nomea di attività collaterali a compendio delle altre incombenze di uno studio professionale”, esordisce Maurizio Vandi nella sede del Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati dove lo abbiamo incontrato.
Ediltecnico.it In che senso?
Maurizio Vandi. Oggi l’attività di un tecnico che opera nell’ambito della prevenzione incendi è complessa e variegata e l’antincendio è ormai una vera e propria attività principale, anche dal punto di vista economico e sufficiente, essa sola, ad assorbire completamente l’attenzione di un professionista che, di conseguenza, deve essere fortemente specializzato e adeguatamente preparato.
Ediltecnico.it A proposito di preparazione, qual è oggi la situazione per i tecnici dell’antincendio?
MV. Innanzitutto, proprio con il decreto 7 agosto 2012, è stata introdotta per la prima volta dal legislatore la figura del professionista antincendio: una qualifica che individua un tecnico dalla competenza molto specifica e altamente preparato sulle norme tecniche e di legge sulla materia della prevenzione incendi.
Ediltecnico.it Esiste un albo per il professionista antincendio?
MV. In un certo senso sì, poiché per ricoprire tale ruolo occorre essere iscritti agli elenchi del Ministero dell’interno ex legge 818/1984. Le nuove norme, però, hanno portato delle importanti e significative novità al riguardo.
Ediltecnico.it Quali?
MV. Rispetto ai vecchi elenchi ministeriali della legge 818, i nuovi non ammettono il privilegio dell’anzianità, cioè quella norma, riservata ai professionisti con più esperienza (5 o 10 anni a seconda del caso), grazie alla quale si risultava iscritti d’ufficio a tali elenchi in virtù, appunto dell’anzianità nell’esercizio della libera professione. D’ora in avanti sarà possibile diventare un professionista antincendio solo ed esclusivamente per merito. Nello specifico, occorre frequentare con obbligo di presenza e di firma un corso specialistico della durata di 120 ore, oltre a garantire un percorso di formazione continua che prevede corsi di 40 ore per 5 anni. Corsi, mi preme sottolineare, tenuti da Professionisti privati e da tecnici e funzionari esperti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, entrambi altamente qualificati.
Secondo le nostre stime, nel prossimo futuro gli attuali 80.000 iscritti agli elenchi ministeriali della prevenzione incendi si ridurranno drasticamente.
Ediltecnico.it Riguardo al nuovo regolamento sulla prevenzione incendi si sente parlare di una vera e propria rivoluzione. È d’accordo?
MV. Senz’altro la nuova normativa rappresenta una “rivoluzione” della materia dell’antincendio perché introduce principi e innovazioni finora mai visti nel nostro Paese ma che, se da un lato semplificano le procedure, dall’altro alzano complessivamente il livello di garanzie e di sicurezza a favore della collettività.
Ediltecnico.it Può dirci quali sono allora queste novità che hanno portato alla “rivoluzione dell’antincendio”?
MV. Anzitutto viene finalmente applicato il principio della proporzionalità delle richieste al professionista, rispetto al livello di complessità del progetto presentato. In altri termini, oggi per le attività antincendio applicate alle realtà più semplici si deve proporzionalmente richiedere una documentazione e un carico di prescrizioni commisurato.
E il principio della proporzionalità trova la sua giustificazione nella semplificazione delle procedure.
Ediltecnico.it Per esempio?
MV. Le attività soggette a prevenzione incendi sono state categorizzate nelle categorie A, B e C. La prima riguarda le attività semplici, quali per esempio quelle che riguardano alberghi fino a 50 posti letto o locali commerciali con superficie non superiore ai 600 m2; la seconda categoria comprende le attività mediamente complesse; la terza, infine, abbraccia le attività complesse.
Oggi dalle 97 attività soggette a controllo di prevenzione incendi si è passati a 80 con procedure diverse in base al tipo di attività. L’approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è ora obbligatoria solo per le attività di categoria B e C, mentre per la categoria A è sufficiente la SCIA.
E ancora, per le attività di categoria A e B il sopralluogo non è obbligatorio, avviene a campione sul 2% del totale delle istanze depositate, e se questo ha luogo, viene rilasciato su richiesta un Verbale di visita tecnica. Solo per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e successivamente all’esito positivo di questo, viene rilasciato il Certificato di prevenzione incendi. La pratica, purtroppo, ancora si scontra con alcuni problemi di carattere applicativo.
Ediltecnico.it Può essere più preciso al riguardo? Che genere di problemi?
MV. Se è vero che la norma prevede un sopralluogo a campione sul 2% delle istanze depositate per le attività rientranti nelle categorie A e B, allo stato attuale risulta che in pratica il 100% dei progetti relativi a queste attività sia poi sottoposto a una visita tecnica, a causa probabilmente del nodo legato all’incentivo economico che il corpo dei Vigili del fuoco riceve per ogni ispezione effettuata.
Un altro problema è legato allo Sportello Unico per le Attività Produttive che oggi, oltre a non essere stato implementato da molti Comuni italiani, risulta un ulteriore passaggio che non fa guadagnare tempo nel disbrigo delle pratiche antincendio ma, paradossalmente, rallenta il perfezionamento delle questioni burocratiche entrando, a volte, nel merito delle questioni senza averne neppure l’autorità e il compito di farlo.
Ediltecnico.it Quali altre novità in positivo l’hanno colpita della nuova norma sulla prevenzione incendi?
MV. Due importantissime novità contenute nel nuovo regolamento di prevenzione incendi sono senz’altro il Nulla Osta di Fattibilità e la verifica in corso d’opera. Per quanto riguarda il primo aspetto, in fase di progettazione preliminare, è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai Vigili del fuoco un Nulla Osta di Fattibilità sul progetto, che consente prima di iniziare i lavori di capire quali saranno le difficoltà e le criticità da affrontare nella progettazione antincendio.
Ediltecnico.it E cos’è la verifica in corso d’opera?
MV. Durante l’esecuzione dei lavori è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai Vigili del fuoco “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare insieme (tecnico progettista e organo controllore) nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio.
Ediltecnico.it L’incontro sulla prevenzione incendi di Ecomondo si è spesso caratterizzato, nel corso della sua storia, come una sorta di incubatore e anticipatore delle tendenze dell’antincendio in Italia … di cosa sentiranno parlare i progettisti nel 2013?
MV. Prendendo in prestito le parole dell’ing. Pini credo che nel futuro il nodo sarà tra il proseguire lungo il percorso di norme di prevenzione incendi di tipo deterministico o verso norme di tipo prestazionale con le quali sarà il tecnico stesso, a valle di un’analisi di rischio condotta rigorosamente e documentabile, a decidere quali misure adottare per garantire la sicurezza antincendio. Con questo approccio le leggi oggi deterministiche diventerebbero, come accade per le norme UNI, delle norme di applicazione su base volontaria.
Intervista a cura di Mauro Ferrarini
(il testo completo dell’intervista sarà pubblicato sul numero di dicembre della rivista Progetto Sicurezza)
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