“Abbiamo un dubbio per quanto riguarda la fruizione del bonus abbattimento barriere architettoniche per il rifacimento del bagno: la signora Maria vuole eliminare la sua vecchia vasca da bagno per poter installare una doccia a filo pavimento (barriera abbattuta, bene trainante). Per fare ciò è necessario il rifacimento completo degli impianti idraulici ed elettrici e con relativo smantellamento delle piastrelle a pavimento e rivestimento e posa del nuovo materiale ceramico. Nel rifacimento la signora Maria vuole anche sostituire i suoi vecchi sanitari ed il mobile del bagno (beni trainati). Tutto il rifacimento completo del bagno può godere dello sconto in fattura al 75% perché abbiamo l’abbattimento della barriera e relative lavorazioni annesse e connesse (va da sé che per installare il nuovo piatto doccia devo fare delle modifiche al bagno)?”
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L’identikit del bonus
La detrazione prevista dalla legge di Bilancio per il 2022 che ha introdotto un nuovo art. 119-ter nel decreto Rilancio, si aggiunge alla detrazione del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR. L’intervento, come dichiarato al momento della presentazione dell’emendamento, era volto a consentire l’installazione degli ascensori in ambito condominiale con un’aliquota più elevata rispetto al 50%, anche da parte dei condomini che non avesse fatto ricorso al Superbonus che consentiva di installare gli ascensori come interventi trainati.
L’Agenzia delle Entrate ha poi esteso la portata di questa agevolazione anche ai lavori effettuati all’interno dei singoli appartamenti. In ogni caso, come indicato nelle stesse norme, “Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”. Condizione indispensabile per il bonus, dunque, è quella di attestare il rispetto dei requisiti tecnici contenuti nel D.M. 236.
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Da vasca a doccia, intervento “trainante”?
Per quel che riguarda espressamente la trasformazione di una vasca in doccia, l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte in riferimento alla possibilità di far rientrare questo solo intervento nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche e la risposta è stata sempre negativa. Già con la circolare 57/1998, infatti si sottolineava che l’intervento in questione va inquadrato tra quelli di manutenzione ordinaria, quindi non detraibile.
La sostituzione della vasca (e, in generale, dei sanitari), singolarmente non agevolabile, può fruire dei benefici fiscali solo nell’ipotesi in cui sia integrata o correlata a interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore.
Nel caso della detrazione per l’abbattimento delle barriere al 75% la “categoria superiore” è quella del rifacimento dell’intero bagno ai fini della sua accessibilità.
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Le indicazioni delle Entrate
A chiarirlo proprio la risoluzione 461/2022 delle Entrate che di fatto ha “sdoganato” la possibilità di ottenere il bonus non solo per gli interventi condominiali ma anche per quelli nei singoli appartamenti.
Nella risposta, infatti, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto alla detrazione dei sanitari solo in caso di completa ristrutturazione della stanza da bagno al fine di favorire l’ingresso ad una persona disabile in carrozzina. In questo caso, e solo in questo caso, ha spiegato l’Agenzia, è possibile portare in detrazione anche i “lavori accessori”, tra i quali rientrano la sistemazione del pavimento, l’adeguamento degli impianti, la sistemazione dell’intonaco e la sostituzione dei sanitari. Quindi di fatto ad essere “trainante” non è la sostituzione dei sanitari, ma l’intervento edilizio necessario a rendere accessibile il bagno rispetto alle prescrizioni del D.M 236/1998.
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Misure minime e caratteristiche
Nello specifico le regole per la progettazione a norma del bagno sono contenute nei punti 4.1.6. e 8.1.6. del D.M. Che prescrive i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza e al bidet, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
In un bagno così strutturato:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- tazza e bidet debbono essere di tipo sospeso, in particolare l’asse dei sanitari deve essere posto ad una distanza minima di cm. 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm. 45-50 dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza o bidet sia distanti più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
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Conclusione
Quindi, tornando al quesito, se la signora Maria vuol solo trasformare la vasca in doccia e con l’occasione “rinfrescare” il bagno intervenendo anche sull’impianto idraulico, ma senza interventi tali da rendere la stanza accessibile a norma del D.M 236/1998, non è ammesso il bonus del 75%.
Può invece usufruire della detrazione del 50% in quanto si rientra esclusivamente nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria.
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