Vediamo una sintesi delle principali novità normative illustrate nella nuova circolare Entrate, che approfondisce in particolare i casi in cui sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alle opzioni alternative alle detrazioni.
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Come ormai sappiamo, l’articolo 2 comma 1 del decreto Cessioni prevede che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi possono fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Deroghe al blocco di cessione e sconto
La nuova circolare Entrate chiarisce in particolare l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto Cessioni ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione. In sintesi, cessione del credito e sconto in fattura risultano ancora possibili:
- Per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (>> vedi tutto sul Bonus Barriere Architettoniche 75%);
- Per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la CILA, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione.
Per questi casi la circolare fornisce inoltre attesi chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla CILA o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti.
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- Per le spese relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
- siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
- Per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri.
- Per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Responsabilità solidale del cessionario del credito
La nuova circolare chiarisce inoltre il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi in cui il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione.
Al riguardo, in estrema sintesi, viene chiarito che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. La circolare precisa comunque che il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, e che quest’ultimo avrà comunque la possibilità di fornire prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza con ogni mezzo.
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Remissione in bonis
La nuova circolare inoltre indica le istruzioni su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, e illustra le due nuove ipotesi in cui, secondo il decreto Cessioni, è possibile avvalersi della cosiddetta remissione in bonis:
- La prima ipotesi riguarda i casi di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022 (articolo 2-ter): se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota dell’agevolazione. In caso di sconto in fattura o cessione del credito, l’asseverazione può invece essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.
- La seconda ipotesi riguarda i casi in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati (articolo 2-quinquies): per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2023).
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>> Leggi e scarica qui la Circolare Entrate n. 27 del 2023 <<
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Immagine: iStock/Maks_Lab
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