È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e i criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto nel maggio dello scorso anno.
L’agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale sarà erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura. Le risorse finanziarie per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei capannoni industriali nelle aree colpite dal terremoto saranno dirottate, per la misura del 35%, dai fondi messi a disposizione per il Bando INAIL 2012 (Bando ISI 2012, leggi a tale proposito il Dossier Bando INAIL 2012).
Complessivamente, le risorse saranno così ripartite a livello regionale: il 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; il 7,1% in favore della Regione Lombardia; il restante 0,4% in favore della Regione Veneto.
Il contributo massimo erogabile per singola azienda è di 200.000 euro.
Le spese ammissibili al finanziamento
Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell’attività produttiva riguardano i seguenti interventi:
a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.
I costi indicati nell’intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.).
Sono escluse le spese amministrative e di gestione oltre alle spese per pubblicità.
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