La Sorveglianza sanitaria all’interno di un’Istituzione scolastica è regolamentata dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico spetta al Medico Competente che, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge l’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l’obbligo.
Sicurezza nelle scuole: obblighi del Medico
Tra gli obblighi del Medico Competente, riportati all’art. 25 del D. Lgs. 81/08, rientrano la valutazione dei rischi ai fini dell’eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione dei lavoratori, la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori attraverso specifiche visite mediche.
Ma quali sono i rischi che determinano la nomina del Medico Competente a scuola? Eccoli elencati di seguito:
– rischio da utilizzo dei videoterminali (VDT) in modo continuativo per almeno 20 ore settimanali;
– rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC);
– rischio biologico;
– rischio chimico;
– rischio rumore e vibrazioni;
– rischio stress lavoro-correlato;
– rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
A completamento dell’attività di sorveglianza sanitaria, è previsto che il Medico Competente istituisca, aggiorni e custodisca per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di rischio quale suo vero strumento di lavoro. Il rapporto collaborativo tra RSPP e Medico Competente è indispensabile ai fini di garantire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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