Imu, come si paga?

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L’Imu si paga solo tramite F24, con codici tributo nuovi. E anche l’F24 subisce un ritocco, grazie a due provvedimenti firmati dal direttore dell’Agenzia e una risoluzione (n. 35/E del 12 aprile) che istituisce i dieci nuovi numeri con i quali è possibile qualificare nel dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto destinatario.

Sono pronti tutti gli elementi utili a pagare la nuova Imu, introdotta anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del Salva Italia (Dl n. 201/2011), prossima a entrare nelle casse dei Comuni e dello Stato.

Primo provvedimento dell’Agenzie delle Entrate
I titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line; tutti gli altri contribuenti possono pagare in modo tradizionale, tramite documenti in carta, presentarndo il modello di pagamento unificato a Poste spa, banche o agenti della riscossione. Nel documento sono scanditi i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi riscossi.

Leggi il provvedimento: Imu, modalità di pagamento

Secondo provvedimento dell’Agenzia
Vengono avallate le necessarie modifiche da apportare ai modelli F24 e F24 accise. Va comunque sottolineato che i contribuenti sono autorizzati a utilizzare i preesistenti “F24” fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell’Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” del modello antenato, indicando i nuovi codici tributo della 35/E.

Leggi il provvedimento: Imu, F24 e F24 accise

 

I nuovi codici sono dieci e sono relativi alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione:
– 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
– 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
– 3914 terreni (destinatario il Comune);
– 3915 terreni (destinatario lo Stato);
– 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
– 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato);
– 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
– 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato);
– 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune);
– 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

Per eliminare qualsiasi rischio di confusione tra chi ha chiuso i suoi rapporti con la vecchia Ici e chi invece ha ancora qualche conto in sospeso, con la stessa risoluzione sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904):
– abitazione principale: codice 3940;
– terreni agricoli: 3941;
– aree fabbricabili: 3942;
– altri fabbricati: 3943.

Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi i codici 3906 e 3907, instituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E. I nuovi codici tributo saranno operativi dal 18 aprile.

 

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Redazione Tecnica

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