Per i lavori di riqualificazione energetica che possono usufruire della detrazione 65%, gli errori nell’invio della documentazione obbligatoria per via telematica a ENEA possono essere corretti entro il prossimo 30 settembre 2015, accedendo al sito d’invio 2014.
È lo stesso ENEA a scriverlo in risposta a un quesito inviato da un privato e pubblicato recentemente nelle FAQ sulla detrazione 65%.
Gli esperti ENEA specificano che le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile la richiesta di detrazione.
In particolare vengono esaminati i casi di lavori terminati nel periodo 2007-2009 e 2012-2014.
Per quelli eseguiti l’anno scorso, in linea con quanto accaduto precedentemente, si ritiene possibile rettificare le informazioni inviate online entro il 30 settembre 2015. Infatti, per i lavori terminati nel 2013 è stato possibile correggere gli errori fino alla stessa data dello scorso anno.
Per il lavori completati fino a tutto il 2012, invece, non è più possibile modificare nulla.
Gli esperti ENEA ricordano anche che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e, quindi, non ancora inviate. Inoltre, continua la nota di chiarimento, non è necessario rettificare la documentazione per la richiesta della detrazione 65%, qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell’agevolazione più contribuenti.
Per tutte le informazioni è possibile consultare anche il Dossier Ecobonus e Detrazione 65% su Ediltecnico.
Per completezza, riportiamo di seguito le possibilità di intervento e rettifica della documentazione per la detrazione 65% per i lavori conclusi negli anni 2007-2009:
– per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la circolare 13 maggio 2011 n. 20/E delle Entrate riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
– per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla circolare del 23 aprile 10 n. 21/E delle Entrate, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27 maggio 2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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