L’emergenza Coronavirus COVID -19 sta interessando l’Italia, nello specifico le regioni del nord per le quali sono scattate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. A fronte di tale situazione è inevitabile domandarsi: come si tutela il datore di lavoro?
In risposta arrivano i provvedimenti emessi dal Governo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 23 Febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Circolare n.3190 del 3 febbraio 2020 che riporta “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”.
Le disposizioni più stringenti sulle chiusure è arrivata con il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività commerciali fino al 25 marzo 2020 (bar, ristoranti, parrucchieri, pub, gelaterie, pasticcerie al dettaglio) con eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, servizi bancari, finanziari, finanziari, assicurativi).
Vediamo nel dettaglio cosa viene specificato attraverso tali riferimenti normativi.
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Coronavirus valutazione del rischio: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 e DPCM del 23 febbraio 2020
Il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 si compone di cinque articoli:
- misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
- ulteriori misure di gestione dell’emergenza;
- attuazione delle misure di contenimento;
- disposizioni finanziarie;
- entrata in vigore.
Al comma 1 dell’art.1 viene specificato che le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica sono messe in atto nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio.
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Con tale Decreto Legge viene fornito un elenco di attività lavorative per le imprese per le quali è prevista la sospensione, ovvero:
- manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
Nel decreto sono escluse le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare.
Tuttavia i casi elencati all’interno dell’art. 1 non sono limitati in quanto all’art. 2 viene precisato che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento dell’emergenza.
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Al comma 4 – “Attuazione delle misure di contenimento” viene chiarito che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206).
Per quanto riguarda il DPCM, questo è attuativo del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e al suo interno tratta il “lavoro agile” applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
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Coronavirus valutazione del rischio: CIRCOLARE N.3190 DEL 3 FEBBRAIO 2020
Con la Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020 vengono, invece, fornite le indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.
Il documento parla del datore di lavoro in corrispondenza delle indicazioni operative e ne chiarisce le responsabilità: “Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.
Tra le indicazioni operative da mettere in atto (ad esclusione degli operatori sanitari) vengono elencate le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria:
- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all’igiene delle superfici;
- evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
La circolare fornisce inoltre le indicazioni sul comportamento da tenere nel caso in cui nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto.
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Coronavirus DVR: è obbligatorio l’aggiornamento?
Coronavirus DVR: sì o no? La questione circa l’eventuale obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi biologici è largamente dibattuta. Il dubbio sulla strada da intraprendere nasce dalla questione: il rischio biologico da Coronavirus rappresenta un rischio professionale oppure no?
La risposta è positiva e di facile intuizione se si parla di realtà lavorativa dove i lavoratori sono soggetti ad un incremento del rischio perché direttamente a contatto con il virus, con agenti biologici o a rischio di esposizione, ciò accade ad es. nel settore della sanità o in laboratori. In tali situazioni esiste l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici e aggiornare il DVR perché la possibilità di contrarre un’infezione, è chiaramente superiore per via della specifica attività svolta.
Va ricordato tuttavia che oltre al rischio biologico deliberato (strettamente correlato all’ambito del ciclo produttivo), esiste anche quello occasionale e potenziale. A tal proposito il Datore di Lavoro a seguito della valutazione sarà tenuto a mettere in atto le misure necessarie per ridurre o eliminare l’esposizione agli agenti patogeni.
Pertanto esclusi i casi in cui il rischio di contagio da COVID-19 è deliberato e rappresenta un rischio professionale, per tutti gli altri settori non è obbligatorio l’aggiornamento del DVR, tuttavia va ricordato che il Datore di Lavoro nel caso dello svolgimento di mansioni, da parte dei propri lavoratori, che richiedano un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell’ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro come stabilito al D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272.
Assolombarda precisa in merito alle disposizioni su COVID-19 e rapporto con il D.Lgs. 81/2008:
“L’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. In relazione a quanto sopra, previe verifiche effettuate, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del decreto 81/08 suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in questa fase momentanea di criticità per le imprese, che potrà assicurare attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività aziendale. La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle varie e diverse esigenze aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori”.
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Sistema di gestione Covid-19
Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.Si tratta di un vero e proprio sistema di gestione per il rischio legato al contagio da COVID-19 – verificato da auditor esperti – applicabile da aziende di tutti i settori di attività.È stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme, quali ad esempio la 9001, la 14001 e la 45001 alle quali può integrarsi, ma al contempo risulta autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.Una delle maggiori spinte che hanno portato gli autori – consulenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con esperienza nelle più svariate categorie merceologiche, dalla logistica alla ristorazione, passando per gli uffici amministrativi e i servizi di cura della persona – è rappresentata da quanto indicato sulla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, nella quale viene stabilito che il contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro è considerato come infortunio e, in quanto tale, soggetto a liquidazione.Il documento chiarisce inoltre che «[…] la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 […]».Il Sistema di Gestione COVID-19 può essere considerato come la naturale evoluzione del manuale La gestione del rischio COVID-19, redatto dagli stessi autori, che ha seguito di pari passo l’evolversi dell’epidemia e il conseguente aggiornamento normativo.È stato studiato affinché le aziende possano dimostrare l’avvenuta applicazione di tutte le misure riportate nei protocolli e nelle linee guida governative, ed è facilmente adattabile alle normative regionali.Per il datore di lavoro rappresenta uno scudo, in quanto fornisce tutte le evidenze necessarie a superare eventuali controlli da parte di enti preposti (quali ad esempio INAIL o Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle Aziende Sanitaria competenti) o a eventuali audit di terze parti (come clienti o enti di certificazione).Le soluzioni proposte nel Sistema di Gestione COVID-19 sono adattabili alla specificità di ogni tipologia di azienda, dalla più semplice alla più complessa, sia nel caso in cui un’impresa sia dotata di un Sistema di Gestione ISO, sia che non l’abbia ancora implementato.Sono presenti dei preziosi allegati in formato word:- Manualela struttura base del sistema, che offre linee guida per la sua realizzazione e l’eventuale integrazione.- Moduli Realizzati sulla base dell’esperienza degli autori, contengono le prescrizioni minime previste dai vari protocolli.- Procedure Studiate per chiarire come applicare correttamente le misure di prevenzione previste dai protocolli. – IstruzioniDelineate in modo semplice e chiaro, affinché siano facilmente applicabili.- SegnaleticaRealizzata ottimizzando la comprensibilità di figure e indicazioni scritte.Carmine Moretti Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA srl di Bologna. Dal 2003 si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, formazione e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Marco Ballardini Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e formatore. Dopo aver lavorato per 10 anni nel settore petrolifero come tecnico specializzato e responsabile di cantiere, dal 2016 ha avviato la collaborazione con lo studio TMA srl di Bologna, occupandosi di consulenza e formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Gli autori desiderano ringraziare Francesca Ceccolini per il lavoro di editing svolto, per la collaborazione e l’insostituibile aiuto nella redazione e preparazione di questo lavoro.Un sentito ringraziamento va anche agli auditor che hanno fornito un prezioso contributo: l’Architetto Franco Ienna e il Dottor Piero Cristilli.
Carmine Moretti, Marco Ballardini | 2021 Maggioli Editore
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Articolo originariamente pubblicato su Ingegneri.cc
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