Il documento INAIL “Valutare il rischio di caduta in piano – Progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza – Volume 1” fa parte di una serie di pubblicazioni di carattere operativo realizzate sulle tematiche più rilevanti circa la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è quello di divulgare i risultati di studi e ricerche scientifiche per migliorare le condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.
Gli studi sono stati condotti e realizzati dal Laboratorio di Ergonomia Applicata e Sperimentale del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con la Contarp (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) dell’INAIL – Direzione regionale Campania.
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Il documento INAIL, sulla valutazione del rischio di caduta in piano, è il primo di sei fascicoli parte del progetto RAS:
- valutare il rischio di caduta in piano,
- valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro,
- valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata,
- valutare il rischio ergonomico nella Lavoro d’Ufficio,
- valutare il rischio ergonomico nella produzione agricola,
- valutare il rischio ergonomico nell’industria alimentare.
Il documento è curato da Erminia Attaianese, Gennaro Bufalo, Raffaele d’Angelo, Gabriella Duca, Gabriella De Margheriti, Paola De Joanna, Alfonso Giglio, Liborio Mennella, Ernesto Russo. Si legge nello studio che in Europa gli infortuni collegati a scivolamento e caduta sui luoghi di lavoro “rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono motivo delle principali assenze dal lavoro superiori ai tre giorni specialmente nelle piccole e medie imprese (PMI)”.
Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni principali contenute nel documento INAIL dedicato alla valutazione del rischio caduta in piano.
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Valutazione rischio caduta in piano. Cosa dice la normativa italiana?
Come si legge nel documento, l’eventualità che gli ambienti possano indurre la caduta accidentale dei lavoratori non è una condizione di pericolo nuova per la normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro.
Si parlava del tema già all’art. 7, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, ripreso e modificato prima nell’art. 33 del d.lgs. n. 626 del 1994, e poi al paragrafo 1.3.2. del d.lgs. n. 81 del 2008, secondo il quale i pavimenti devono presentare condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi, prescrivendo che questi siano fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, oltre ad essere non ingombrati da materiali che possano ostacolare la normale circolazione.
La definizione di anti sdrucciolevolezza è nel decreto ministeriale n. 236 del 1989 che stabilisce che per pavimentazione antisdrucciolevole si debba intendere una pavimentazione realizzata con materiale il cui coefficiente di attrito (CoF), misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. Rep. CEC. 6/81 (BCRA), sia superiore ad un valore minimo determinato.
Pur trattandosi di rischi specifici per alcune categorie di lavoratori e in determinati ambienti di lavoro, riguardano tutti i luoghi di lavoro. Il rischio di caduta in piano è normato, il datore di lavoro è obbligato a valutarlo e vanno identificate adeguate misure protettive, in qualsiasi tipologia di ambiente, e in qualsiasi attività.
I datori di lavoro sono chiamati ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza e protezione non solo per i propri dipendenti, ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro.
Nel documento si legge che in Italia le statistiche seguono il trend europeo e “le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi con circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause”.
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Come calcolare il Coefficiente di Attrito?
La misura della scivolosità dei pavimenti dipende da diversi fattori che possono pregiudicare la sicurezza della superficie di camminamento e, tra questi, il CoF rappresenta, come ricordiamo, la forza che resiste al movimento tra due superfici ed è espressa dal rapporto:
μ = F/L
dove μ è il coefficiente di attrito dinamico ed un valore adimensionale in quanto rapporto tra due forze, F è la forza orizzontale necessaria per mantenere il movimento tra le due superfici e L è la forza verticale o carico. Al valore di μ così ottenuto corrispondono i range di tolleranza espresso dal d.m. 14/06/89 n.236.
Il progetto della campagna di rilievo può essere articolato in funzione di diverse finalità:
- verificare se su di una stessa pavimentazione si riscontri una variazione del CoF al variare delle condizioni d’uso cui è sottoposta;
- verificare se le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia producono variazioni del CoF;
- individuare la distribuzione delle variazioni del CoF mappando le superfici omogenee rispetto ai fattori selezionati;
- verificare la variazione del dato rispetto a condizioni d’uso e manutenzione uguali su superfici differenti.
Tra i fattori maggiormente rilevanti rispetto alla valutazione del COF delle superfici di camminamento si considerano:
- finitura superficiale (liscia, rugosa, lucida, matta, assorbente, idrorepellente);
- vetustà del pavimento (anno di messa in opera o anno di rigenerazione del pavimento);
- cicli di pulizia, attrezzature e detergenti impiegati;
- dimensione delle linee di fuga;
- dimensione degli elementi (piastrella/lastra/doga);
- disposizione degli elementi (parallela, perpendicolare, trasversale al verso di camminamento).
Il documento oltre a riportare varie e interessanti analisi sul rischio caduta in piano e sul correlato rischio scivolamento, indica i criteri di valutazione del rischio e presenta un’analisi della letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni.
> Scarica il pdf del documento INAIL sulla valutazione del rischio caduta in piano <
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