Progettazione Ecobonus e Super Ecobonus. Come fare lo studio di fattibilità in 7 passi

Lo studio di fattibilità è fondamentale per il progettista perché consente di eseguire una verifica preliminare sull’esistenza o meno dei requisiti dell’edificio e dei committenti per ottenere l’agevolazione.

Il percorso progettazione ecobonus e super ecobonus, per quanto riguarda la detrazione, può essere suddiviso in due fasi operative:

  1. lo studio di fattibilità e
  2. il progetto preliminare.

Lo studio di fattibilità consente al progettista di eseguire una verifica preliminare sull’esistenza dei requisiti edificio e committenti, richiesti dall’art. 119 del d.l. Rilancio per l’accesso alla detrazione. Qualora le verifiche dovessero essere soddisfatte, si potrà procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso di progettazione ecobonus e super ecobonus si potrà ritenere concluso.

Con la seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal d.l. Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti, in particolare il salto di due classi energetiche e il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per l’Ecobonus.

Durante questa fase per il progettista è importante tenere a mente che le scelte progettuali, nel soddisfare i requisiti per l’accesso al superbonus, siano fortemente affini anche alle tematiche: ambientali, architettoniche e alla sicurezza strutturale.

Vediamo nel dettaglio, la normativa di riferimento e i passaggi da seguire per accedere alla detrazione spiegati nel vademecum  “Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus” di Sergio Pesaresi.

L’autore è ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura, consulente e docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificate dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del paesaggio e della mobilità sostenibile. È docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

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I riferimenti normativi e l’articolo 119 del Dl Rilancio

Il 19 maggio 2020 e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, poi convertito in legge con modifiche dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 e in seguito ripubblicata nella G.U. n. 189 del 29 luglio 2020 corredata delle relative note e dei rimandi legislativi.

La parte del DL che riguarda la parte:

  • delle misure fiscali è il titolo V,
  • la maggiorazione dell’aliquota al 110% per le detrazioni previste dall’art. 14 del d.l. 63/2013 come convertito con modificazioni dalla l. 90/2013 (il cosiddetto superbonus 110%) sono l’art. 119 e l’art. 121, quest’ultimo per quanto riguarda la cessione del credito.

Va specificato inoltre che il pacchetto di documenti, circolari, norme e decreti previsti dal dettato dell’art. 119 del d.l. Rilancio per l’accesso alle detrazioni è stato completato. Ne fanno parte:

  1. D.l. 19.5.2020 n.34 detto Decreto Rilancio
  2. L. 17.7.2020 n. 77 (pubblicato nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 e ripubblicato in G.U. n. 189 del 29 luglio 2020), Legge di conversione, con modifiche, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34
  3. Decreto Asseverazioni MISE del 6 ottobre 2020 pubblicato in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020
  4. Decreto Requisiti Ecobonus MISE del 6 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 ed in vigore dal 6 ottobre 2020
  5. Guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020
  6. Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 agosto 2020
  7. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’ 8 agosto 2020
  8. Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 326047 del 12 ottobre 2020 che modifica parti del provvedimento precedente, in particolare il modello per la cessione del credito.
  9. Faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate da settembre 2020
  10. Faq sul sito dell’ENEA
  11. Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2020

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Ecobonus e Super Ecobonus. Quali sono i 7 passi da seguire?

Come abbiamo già spiegato ad inizio articolo, lo studio di fattibilità è necessario per il progettista perché permette l’esecuzione di una verifica preliminare sull’esistenza o meno dei requisiti dell’edificio e dei committenti, previsti dall’art. 119 del d.l. Rilancio per accedere alla detrazione.

Qualora le verifiche dovessero essere soddisfatte, si potrà procedere con il Progetto Preliminare, altrimenti il percorso di progettazione ecobonus e super ecobonus si potrà ritenere concluso.

Lo studio preliminare si può riassumere in 7 passi. Ecco di seguito, quali sono quelli che interessano lo studio di fattibilità e gli obiettivi di ciascuna fase.

  1. Verifica della tipologia dell’edificio – Obiettivo: Verificare se la tipologia dell’edificio è compresa fra quelle che possono accedere alla detrazione.
  2. Verifica della categoria catastale – Obiettivo: Verificare che la categoria catastale non sia compresa fra quelle che non possono accedere alle detrazioni.
  3. Verifica dell’“esistenza” dell’edificio – Obiettivo: Verificare se l’edificio risulta “esistente” secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate.
  4. Verifica della legittimità degli edifici – Obiettivo: Verificare la legittimità catastale, urbanistica ed edilizia. Dato che va presentata una pratica edilizia è necessario ricostruire tutta la storia del fabbricato, una storia che ha inizio dal progetto originario di costruzione e che si snoda lungo i diversi progetti che ne hanno modificato via via la consistenza esterna e la distribuzione interna.
  5. Verifica dell’esistenza dell’impianto di riscaldamento – Obiettivo: Per accedere alla detrazione e necessaria la presenza di un impianto termico.
  6. Verifica: i soggetti possono accedere alla detrazione? – Obiettivo: Verificare se i soggetti committenti sono nelle condizioni legali e fiscali di poter accedere alle detrazioni.
  7. Individuazione degli interventi utili e possibili fra quelli ammessi alla detrazione – Obiettivo: L’art. 119 presenta gli interventi che possono accedere (con condizioni) alla detrazione. Gli interventi possibili sono molti e variegati e possono essere variamente combinati fra loro. Prima di procedere al progetto è bene annotarsi quali interventi non risultano possibili per situazioni contingenti

Segue poi la fase operativa, ovvero il progetto preliminare.

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Foto: iStock.com/alzay

Redazione Tecnica

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