Ecobonus, ENEA chiarisce sui materiali isolanti

Quali sono i più idonei per le detrazioni fiscali? Leggi l’ultima nota pubblicata dall’Agenzia

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Nuova pubblicazione di ENEA di chiarimento sui materiali isolanti da utilizzare per poter accedere all’ecobonus, chiarimento ancora più necessario dato l’interesse dovuto all’incremento della detrazione al 110%.

La nota si apre così: “Giungono, in questi giorni in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico. In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.”

Ma quali sono le novità, se ci sono? Proseguiamo con l’analisi del chiarimento ENEA.

Ecobonus, ENEA chiarisce sui materiali isolanti

In particolare, si legge sempre dalla nota ENEA, questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

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Prodotti da costruzione: le regole

I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.

>> Leggi: Nuovo TU edilizia, tutti pronti alla rivoluzione?

La norma di riferimento per questi materiali è la UNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conducibilità λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.

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Norme vigenti

In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.

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Ecobonus e risparmio energetico. Le novità e le conferme 2020 con quesiti risolti

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Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto.   Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Foto: iStock/peuceta

Redazione Tecnica

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