L’art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 stabilisce che “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.
Il successivo art. 60 prevede che “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”.
Vediamo un recente caso concreto sulla fascia di rispetto ferroviaria e sulla rilevanza degli interventi eseguiti con Superbonus e Sismabonus.
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Indice
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Il regime delle distanze in edilizia
Il regime delle distanze in edilizia” di Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, giunto alla sua IX edizione aggiornata, rappresenta un punto di riferimento indispensabile per professionisti del settore edilizio e urbanistico. Questo manuale esplora con rigore e chiarezza i complessi rapporti normativi e giurisprudenziali in tema di distanze, of- frendo un’analisi dettagliata delle principali fonti normative, dai regolamenti locali alle disposizioni del Codice Civile, fino al recente decreto “Salva Casa” del 2024. Arricchito da una vasta selezione di sentenze aggiornate, schemi concettuali e casi pratici, il volume guida il lettore attraverso i numerosi aspetti della materia, dal rispetto delle distanze nelle costruzioni all’applicazione delle deroghe urbanistiche. Grazie a un linguaggio tecnico ma accessibile, è uno strumento prezioso per tecnici, progettisti, giuristi e amministratori, garantendo soluzioni affidabili alle problematiche più comuni e complesse. Romolo BalassoArchitetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web..Pierfrancesco ZenAvvocato del Foro di Padova, appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus. Autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, quest’ultime specie in materia di Diritto amministrativo e civile.
Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen | Maggioli Editore 2025
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La giurisprudenza in materia di fascia di rispetto ferroviaria
Secondo la giurisprudenza, “L’inquadramento generale della fascia di rispetto ferroviaria restituisce un assetto normativo secondo il quale la fissazione delle distanze minime tra i manufatti edilizi e le linee ferroviarie risponde a esigenze, dirette, oltreché alla regolarità dell’esercizio ferroviario, alla prevenzione di danni o di pregiudizi che possono essere arrecati alla sicurezza delle persone e delle cose, con una competenza propria della polizia amministrativa relativa alla sicurezza e alla regolarità dell’esercizio ferroviario. La stessa legislazione statale – segnatamente l’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980 – ammette la possibilità di derogare alle distanze minime stabilite dall’art. 49 dello stesso decreto, ove lo consentano particolari circostanze locali, mediante un’apposita autorizzazione dei competenti uffici statali emanata su richiesta dei soggetti interessati, sempreché questi ultimi dimostrino la peculiarità delle esigenze che li hanno indotti a prevedere distanze inferiori e, nello stesso tempo, i competenti uffici statali vi acconsentano, ritenendo che non ne risultino pregiudicate la sicurezza dei trasporti e la conservazione degli impianti ferroviari (in tal senso, Corte cost., n. 999 del 1988).“
“L’art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980 pone l’obbligo di motivazione in riferimento alla deroga al rispetto della distanza di 30 metri: il vincolo ferroviario è di per sé ispirato a ragioni di tutela della sicurezza pubblica (lo spazio libero di 30 metri rappresenta una cautela a fronte tra l’altro di possibili deragliamenti del treno) e della conservazione delle ferrovie (lo spazio libero ha anche lo scopo di evitare ostacoli a interventi di riparazione e manutenzione della tratta ferroviaria), talché è la deroga a tale vincolo a dover essere motivata sulla base degli aspetti indicati dalla disposizione. Detta deroga costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale che può essere concessa dall’Amministrazione in presenza di determinate condizioni…Il disposto citato va interpretato nel senso che, in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’Amministrazione sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa; nel senso, cioè, che la mancanza di dette cause costituisca un presupposto necessario ma non sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione.“
“Sul versante della congruità della motivazione, occorre innanzi tutto ricordare che l’art. 60 impone l’obbligo di motivazione solo nel caso in cui si ritenga di poter ammettere la deroga al rispetto della distanza minima di 30 metri: laddove l’amministrazione competente ritenga di non concedere tale deroga, opera il divieto di edificazione nella fascia di rispetto – imposto ex lege – e non occorre fornire una specifica motivazione in ordine agli interessi pubblici protetti e alla loro prevalenza rispetto all’ interesse dei privati proprietari alla realizzazione dei beni all’ interno di questa area “sensibile”; la rilevanza e la preminenza degli interessi pubblici, invero, è stata già valutata e ponderata, in via preventiva, dallo stesso legislatore (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 maggio 2021, n. 665; Id., 8 aprile 2021, n. 82 e giurisprudenza ivi richiamata)“[1].
Negli stessi termini si sono, più recentemente, espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali, così ribadendo:
- “l’autorizzazione alla deroga delle distanze di cui di cui al D.P.R. n. 753 del 1980 lungo i tracciati delle linee ferroviarie costituisce, (…), il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale spettante all’Autorità competente alla tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario, secondo il “criterio di prevalenza dell’interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell’esercizio ferroviario” (sul punto, cfr. ex multis, da ultimo: TAR Campania, Salerno, sez. III, sent. 26 agosto 2022, n. 2226; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 5 aprile 2022, n. 551)”[2];
- “… la pericolosità di una nuova costruzione – o dell’ampliamento di una costruzione esistente – entro la fascia di rispetto indicata dal Legislatore è considerata sussistente in re ipsa. Di tal che non occorre che la PA, a cui sia rivolta un’istanza di autorizzazione a costruire a distanza inferiore, effettui appositi accertamenti sull’effettivo pericolo in caso di edificazione a distanza inferiore, in quanto appunto tale valutazione di pericolosità è stata già effettuata a monte dalla legge. Viceversa, spetta all’ istante che chieda l’autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l’onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti” (in tal senso, cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 31 gennaio 2022, n. 251)”[3];
“nella fascia di rispetto, (…), si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe”[4]; - “… l’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze ai sensi del cit. art. 60 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un’ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio. R.F.I. è tenuta pertanto a svolgere una puntuale istruttoria rispetto alle istanze di deroga alla fascia di rispetto, prendendo in considerazione gli elementi indicati dalla norma ed adottando una motivata decisione finale; si tratta di valutazioni tecnico discrezionali inerenti la sicurezza pubblica dell’esercizio ferroviario e quindi come tali insindacabili sotto il profilo del merito delle scelte operate dall’amministrazione; R.F.I. è infatti chiamata a svolgere un apprezzamento tecnico circa la sussistenza delle condizioni tipizzate per la concessione della deroga”[5].
Rilevanza degli interventi edilizi Superbonus e Sismabonus avendo riguardo alla fascia di rispetto ferroviaria
Nella recente sent. 13 giugno 2025, n. 2175, il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, si è occupato della rilevanza degli interventi edilizi cc.dd. Superbonus e Sismabonus avendo riguardo alla fascia di rispetto ferroviaria.
Nel caso specifico, alcuni condomini, ritenendo di essere dinanzi a mere attività di manutenzione straordinaria, funzionali al conseguimento del c.d. Superbonus e Sismabonus (e, come tali, ritenute estranee all’ambito di applicazione della fascia di rispetto ferroviaria), avevano presentato una SCIA comportante mutamenti nelle destinazioni d’uso, realizzazione di nuovi manufatti, demolizioni e ricostruzioni nonché aumenti volumetrici delle superfici utili. In particolare:
- un condomino aveva inteso trasformare i locali adibiti ad autorimessa e magazzini in nuove unità a uso abitativo, con contestuale predisposizione di impianti e scarichi, così mutandone la destinazione d’uso; si prevedeva, inoltre, la realizzazione di variazioni delle distribuzioni interne e la modifica e/o creazione di aperture esterne e porte interne;
- un secondo condomino aveva inteso realizzare taluni tavolati interni al piano interrato al fine di creare un locale, contestualmente demolendo e ricostruendo una scala esterna di accesso al terrazzo e chiudendo un’apertura esterna al piano secondo; al contempo, erano previsti la costruzione di lucernari e l’ampliamento del balcone;
- un terzo condomino aveva inteso realizzare talune finestre rasofalda, contestualmente innalzando le murature perimetrali e la copertura, demolendo talune murature interne al piano sottotetto e chiudendo talune nicchie e passaggi interni; veniva prevista, altresì, la modifica della destinazione d’uso delle unità poste in copertura, nonché la realizzazione di alcune opere connesse al sopralzo;
- un quarto condomino aveva inteso effettuare un recupero del sottotetto, precedentemente sprovvisto dei requisiti di abitabilità, mediante il sopralzo della copertura per non meno di 50cm, nonché demolire la copertura di una porzione di fabbricato all’interno del cortile al fine di realizzare un terrazzo, con contestuale modifica della relativa destinazione d’uso; venivano previste, altresì, la realizzazione di un parapetto, di alcuni abbaini e di talune finestre, nonché la demolizione di una porzione di muratura perimetrale al fine di creare l’uscita sul terrazzo (con innalzamento delle murature in questione), sì da mutare la destinazione d’uso del sottotetto in lastrico solare.
Per tali interventi, RFI aveva negato la deroga alla fascia di rispetto ferroviaria ed il Comune aveva disposto la demolizione di quanto realizzato.
Secondo i giudici, le valutazioni di RFI e ufficio tecnico comunale erano corrette, visto che si era dinanzi ad interventi riconducibili a quelli per i quali l’art. 49 del D.P.R. n. 753/1980 impone la distanza minima di trenta metri dalla ferrovia (cfr. «costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti…»).
Né a diverse conclusioni può condurre l’art. 119, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (a mente del quale «…Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»), atteso che tale norma deroga – peraltro per i soli interventi di efficientamento energetico – esclusivamente alle distanze minime tra edifici ex art. 873 c.c., non potendo applicarsi analogicamente alle speciali disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980, le quali sono ispirate a ragioni di tutela della sicurezza pubblica (lo spazio libero di 30 metri rappresenta una cautela a fronte, tra l’altro, di possibili deragliamenti del treno) e della conservazione delle ferrovie (lo spazio libero ha anche lo scopo di evitare ostacoli a interventi di riparazione e manutenzione della tratta ferroviaria).
La motivazione del diniego
L’inedificabilità nella fascia di rispetto ferroviario costituisce la norma, che non richiede una specifica motivazione, e la sua deroga rappresenta, invece, un’eccezione, che necessita, per converso, di adeguata motivazione, che deve, in primo luogo, offrire contezza dell’insussistenza, nell’ipotesi specifica, di ragioni ostative legate alla sicurezza pubblica, alla conservazione delle ferrovie, alla natura dei terreni e alle particolari circostanze locali.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’apprezzamento compiuto ex art. 60 del D.P.R. n. 753/1980 dall’Autorità preposta al rispetto del vincolo di cui trattasi, in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, è insindacabile laddove non manifestamente illogico o irragionevole[6].
Nel caso di specie bastava ad appalesare la ragionevolezza del diniego la criticità, in vista della tutela della pubblica incolumità, della esigua distanza dell’edificio condominiale dalla più vicina rotaia della ferrovia (appena sei metri, rispetto ai 30 previsti).
A ciò si aggiunga la considerazione della incompatibilità delle mutate destinazioni d’uso previste dalla SCIA presentata dai condomini (da sottotetto/autorimessa/uffici ad abitazioni) con la presenza della vicina ferrovia: invero, le opere de quibus (le quali sorgerebbero a una distanza di soli sei metri dalla ferrovia) consentirebbero la permanenza di persone, finanche nel periodo notturno, con conseguenti problemi di inquinamento acustico, vibrazionale, elettromagnetico, visivo ed atmosferico, unitamente ai disagi generati non soltanto dall’usuale utilizzo della rete, ma anche dai suoi periodici interventi di manutenzione (implicanti emissioni sonore e di polveri, vibrazioni, nonché forieri di possibili rischi di incidenti).
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Note
[1] TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, sent. 13 agosto 2022, n. 347 e sent. 4 gennaio 2024, n. 5.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664.
[3] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664.
[4]TAR Toscana, sez. III, sent. 1° agosto 2023, n. 809.
[5] TAR Veneto, sez. II, sent. 9 gennaio 2023, n. 19; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 9 novembre 2023, n. 3316.
[6] TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 marzo 2023, n. 3664.
In collaborazione con studiolegalepetrulli.it
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